Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign by a registered defense attorney under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered in the Special Roll of the Court. The appellant, convicted of fraud and money laundering, argued that the lower court failed to examine non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the new procedural code requires such appeals to be signed by qualified defense counsel, rendering the unsigned document void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione; Art. 129 cod. proc. pen.: Under the revised procedural code, appeals must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of substantive merit.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Matrullo Antonio nato a Napoli 1'1/9/1985 Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 23/3/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 23/3/2023 la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 14/1/2022 con la quale, in esito al giudizio abbreviato, Matrullo Antonio era stato condannato per i delitti di truffa e ricettazione, rideterminava la pena inflitta in anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 333,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo il vizio di omessa motivazione non avendo il giudice di merito vagliato la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto, dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 5/10/2023 Il consigliere relatore Il presibente