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Ordinanza — n. 45325/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of reasoning regarding non-punishment grounds due to waiver in plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Ciotola's appeal inadmissible for lack of reasoning concerning the absence of non-punishment grounds. Although the appellant argued the lower court failed to justify why these grounds did not exist, the Court held that by accepting a plea bargain in the appellate court, the defendant waived all related arguments. Consequently, the waiver created a procedural preclusion that barred the Supreme Court from examining issues the defendant had effectively renounced during the plea agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599 comma 4 c.p.p.; Art. 606 lett. e) c.p.p.; The acceptance of a plea bargain in the appellate court constitutes a procedural preclusion that bars the Supreme Court from examining grounds the defendant has waived, even if raised for the first time on appeal.

Parole chiave

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procedural preclusion plea bargain waiver appellate waiver non-punishment grounds lack of reasoning waiver of appeal Cassazione inammissibile motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 comma 4 c.p.p.
Ciotola Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 9/3/2023, con la quale in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta dal Tribunale di Napoli il 18/5/2021.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Decreto legge n. 92 del 2008
art. 599 bis c.p
Ciotola Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 9/3/2023, con la quale in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta dal Tribunale di Napoli il 18/5/2021.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ciotola Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 9/3/2023, con la quale in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta dal Tribunale di Napoli il 18/5/2021.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero,Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciotola Vincenzo nato a Napoli 1'11/11/1973 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9/3/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ciotola Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 9/3/2023, con la quale in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta dal Tribunale di Napoli il 18/5/2021. Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.

e) c.p.p.) non avendo il giudice motivato in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità. Il ricorso è inammissibile. In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero,Rv. 273194). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto. Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. , ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 5/10/2023 Il consigliere relatore