Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45322/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45322/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : Di Martino Marco Napoli il 24/2/1979 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 c.p; Sentenza — n. 45322/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118). A nulla rileva poi che la merce, come affermato dal ricorrente, sia stata restituita perchè quand'anche ciò fosse, si tratterebbe di un post factum che non incide sulla configurazione del delitto di ricettazione che è reato istantaneo e si consuma con la ricezione della merce di provenienza illecita (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969; Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Rv. 270522).

Parole chiave

Generato dall'IA
danno patrimoniale ricettazione ripristino dello stato precedente reato di poca entità cosa di poco valore contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : Di Martino Marco Napoli il 24/2/1979 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Di Martino Marco ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli resa in data 14/12/2022 con la quale, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche è stata ridotta la pena originariamente inflitta per il delitto di ricettazione. Deduce difetto di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità di cui al co. 4 dell'art. 648 c.p. Il motivo è manifestamente infondato; non si ravvisa la dedotta carenza di motivazione se solo si considera che la sentenza di appello ha individuato l'entità della ricettazione avendo riguardo all'oggetto del delitto presupposto ( e cioè alla merce oggetto di furto del valore di oltre 6.000,00 euro) con ciò escludendo tout court l'ipotizzabilità della ipotesi attenuata la quale, secondo giurisprudenza costante, può ravvisarsi solo in presenza di un danno economico lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio.

Giova infatti ricordare che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art.133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente ( Sez. 2, 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340;

Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118). A nulla rileva poi che la merce, come affermato dal ricorrente, sia stata restituita perchè quand'anche ciò fosse, si tratterebbe di un post factum che non incide sulla configurazione del delitto di ricettazione che è reato istantaneo e si consuma con la ricezione della merce di provenienza illecita (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969; Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Rv. 270522).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023 Il Consigliere Estensor