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Sentenza — n. 45320/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription defense due to manifestly unfounded legal argument regarding recidiva aggravation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45320/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Salvati's cassation appeal inadmissible for being manifestly unfounded. Salvati argued that the prescription defense should have been considered due to a violation of Article 157 of the Penal Code and lack of reasoning regarding the offense's consummation date. The court rejected this by applying established jurisprudence that the 'favor rei' principle requires using the most favorable date for the defendant, yet the specific recidiva aggravation extended the maximum prescription period to eighteen years, rendering the defense ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 648 c.p.: The principle of favor rei in prescription cases requires considering the most favorable date of consummation, but specific statutory aggravations like recidiva can extend the prescription period to the point where the defense becomes manifestly unfounded.

Parole chiave

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prescription defense recidiva aggravation manifestly unfounded favor rei principle cassation inadmissibility penal code violation omessa motivazione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Deduce violazione in relazione all'art. 157 c.p. e omessa motivazione il relazione alla doglianza difensiva con la quale, in sede di conclusioni scritte, era stata eccepita la intervenuta prescrizione.
Art. 648 c.p.
D.L. n.137/2020
23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L.
L. 18/12/2020 n. 176
n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art.
D.L. 30/12/2021, n.228
16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L.
L. 25/02/2022 n. 15
30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
art. 648 c.p
art. 157 c.p
Deduce violazione in relazione all'art. 157 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014
Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021
259983; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv.
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019
263157; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019 Rv.
Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019
276745; Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Salvati Luigi nato a Napoli il 10/12/1983 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Salvati Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli resa in data 12/11/2021, confermativa della sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di ricettazione di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p. Deduce violazione in relazione all'art. 157 c.p. e omessa motivazione il relazione alla doglianza difensiva con la quale, in sede di conclusioni scritte, era stata eccepita la intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato è il motivo proposto. Il ricorrente richiama consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione, il principio del "favor rei" implica la necessità di tener conto della data di consumazione del reato più favorevole all'imputato tra quelle indicate nella contestazione o negli atti processuali (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535). Tanto premesso, pur ammettendo in ipotesi che la data di consumazione della ricettazione debba retroagire alla data in cui fu sporta la denuncia di furto (20/6/2006), dovrebbe comunque escludersi la maturazione del termine prescrizionale, in presenza di una ricettazione aggravata dalla recidiva specifica infraquinquennale ( così ritenuta dal giudice di merito), posto che l'aggravante comporta un incremento del termine massimo di prescrizione che risulta essere pari ad anni 18 ( termine massimo anni 12, aumentato della metà).Di ciò il ricorrente non tiene conto La manifesta infondatezza del motivo esclude che possa ravvisarsi il prospettato vizio di omessa motivazione.

Va ribadito infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019 Rv. 276745; Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della