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Sentenza — n. 45081/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for receipt crime due to prescription extinction of the residual offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's judgment regarding Tondo Cataldo's receipt crime. The appellant argued that the residual offense had been extinguished by prescription prior to the second-instance ruling, a point the lower court allegedly overlooked. The court agreed, calculating that the ten-year prescription period expired in January 2020, thereby invalidating the conviction for the residual charge.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: The court must declare the extinction of an offense by prescription if the term has matured before the second-instance judgment, even if not raised as a specific ground of appeal.

Parole chiave

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prescription extinction residual offense receipt crime second instance appeal mandatory declaration restituzione del termine scaduto revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 474 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 16 febbraio 2017 dal Tribunale di Trani, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cataldo Tondo per il reato di cui all'art. 474 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018
anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TONDO CATALDO nato a CORATO il 18/02/1957 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 16 febbraio 2017 dal Tribunale di Trani, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cataldo Tondo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., estinto per prescrizione, confermando la condanna per il delitto di ricettazione, con conseguente rideterminazione della pena.

2. Cataldo Tondo ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce l'avvenuta estinzione del reato residuo, già in epoca anteriore alla pronuncia di secondo grado. 3.1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 3.2. Secondo il massimo consesso di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, dep. 25/03/2016, Rv. 266819. Cfr. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370, che ha affermato che, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato, ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello non siano stati proposti motivi inerenti alla suddetta estinzione). 3.3. La ricettazione è stata posta in essere, secondo la contestazione, non oltre il 17 maggio 2009.

Il termine massimo di dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., sarebbe dunque maturato il 17 maggio 2019. Si rilevano ex actis sospensioni per 259 giorni dal 18 febbraio 2014 al 4 novembre 2014 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze; la prescrizione è quindi comunque intervenuta il 31 gennaio 2020.

4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto il residuo reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Cos