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Sentenza — n. 45080/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for property damage and threats within private residential areas.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by Ivano Donato De Mola against the Court of Appeal's acquittal on property damage and conviction for threats. The defense argued that the acts occurred in private spaces lacking public exposure and that the threat charge was unsupported by specific evidence. The court ruled that the location did not negate the crime of property damage and that the threat conviction was valid due to the defendant's aggressive history and the victim's formal complaint.

Regesto Legislator

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Art. 635, comma 1 e 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The aggravating circumstance of exposure to public opinion applies only to places accessible to the public; acts in private residences or closed stairwells constitute the basic offense of property damage, and appeals based on lack of public exposure are inadmissible when the defendant's conduct is inherently threatening.

Parole chiave

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property damage private residence threats criminal liability public exposure aggravating circumstance criminal appeal dismissal recidivism aggravation danneggiamento minaccia non comprovata minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 635, comma 1 e 2 cod. pen.
Per quanto attiene al primo profilo di censura, inerente alla riconducibilità del danneggiamento alla fattispecie di cui all'art. 635, secondo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Art. 99, quarto comma cod. proc. pen.
è impedita, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod.
Art. 157 e 161 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 635 cod. pen
Deve dunque essere corretta l'affermazione della Corte che ha ritenuto sussumibile il fatto nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 635 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Di Stefano
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, infatti, non è correlata alla natura del bene e ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato, ma solo allorquando, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, ad esso si possa liberamente accedere (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Di Stefano, Rv.
Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici
anche Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DE MOLA IVANO DONATO nato a MOTTOLA il 12/11/1987 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25 settembre 2017 dal Tribunale di Brindisi, ha assolto Ivano Donato De Mola dal reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, confermando la condanna per i reati di cui agli artt. 635, comma 2, e 612, comma 2, cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo, con cui si lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 2, 133 e 157 cod. pen. e 129, 131-bis, 185, 191, 192, 97, 303, 507 e 604 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione. La responsabilità per il danneggiamento sarebbe stata ritenuta, secondo la difesa, nonostante difettino condotte violente o minacciose e non si possa neppure qualificare bene esposto alla pubblica fede la finestra di un condominio (anche perché i fatti si sarebbero svolti alla costante presenza delle persone offese).

Mancherebbe altresì un'effettiva motivazione in punto di danno effettivamente cagionato (danno che, sia pure non quantificato, apparirebbe in ogni caso esiguo), in ordine alla penale responsabilità per entrambi i residui delitti, a fronte di serie lacune istruttorie, e in tema di non applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Risulterebbe infine illogico il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in difetto dei presupposti per ritenere ritualmente la recidiva aggravata. Da un ultimo si sollecita il rilievo dell'intervenuta prescrizione.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Per quanto attiene al primo profilo di censura, inerente alla riconducibilità del danneggiamento alla fattispecie di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen., occorre rilevare come le condotte di danneggiamento siano avvenute all'interno dell'appartamento dei genitori dell'imputato ovvero comunque delle scale condominiali. In entrambi i luoghi non vi è questione di pubblico affidamento, poiché il primo è per definizione un luogo di privata dimora e il secondo non è comunque aperto al pubblico. L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, infatti, non è correlata alla natura del bene e ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato, ma solo allorquando, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, ad esso si possa liberamente accedere (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Di Stefano, Rv. 279774.

Cfr. anche Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258, che ammette la sussistenza della circostanza nel caso di cosa posta in luoghi privati ma aperti al pubblico e soggetta a sorveglianza soltanto saltuaria, senza custodia continua). Deve dunque essere corretta l'affermazione della Corte che ha ritenuto sussumibile il fatto nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 635 cod. pen. Nondimeno, alla luce della condotta intrinsecamente minatoria e dell'avvenuta presentazione di querela da parte della persona offesa Leonardo De Mola in data 7 aprile 2015, la vicenda integra comunque il delitto previsto e punito dal primo comma del medesimo articolo.

2. Le doglianze sulla responsabilità per il delitto di minaccia, contestato al capo c), risultano del tutto generiche, evitando di confrontarsi con le osservazioni della Corte salentina che rileva in primo luogo l'inammissibilità del motivo di gravame, per la sua natura meramente confutativa, a fronte di una congrua motivazione del Tribunale (che ha valutato credibili le dichiarazioni del padre, in assenza di circostanze di segno contrario). La particolare tenuità delle offese è stata correttamente e incensurabilmente esclusa per l'abitualità (dati i plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, nonché per altri delitti sintomatici di un temperamento violento e aggressivo) e la gravità delle condotte.

La Corte di appello ha chiarito che la prevalenza delle circostanze ex art. 62- bis cod. peri. è impedita, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. proc. pen., avuto riguardo alla recidiva aggravata contestata e ritenuta (che lascia emergere, dunque, secondo i giudici di merito, una più netta proclività a delinquere). In difetto di applicazione della continuazione interna tra i plurimi episodi di danneggiamento, è stato peraltro applicato il minimo edittale, con quanto ne consegue in termini di carenza interesse sul punto. Il termine prescrizionale, ai sensi degli artt. 99, quarto comma, 157 e 161 cod. pen., maturerà soltanto il 3 aprile 2025.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così