Sentenza — n. 45079/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 12 novembre 2020 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti, per quanto qui rileva, di Gaetano Inserra, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ricorre per cassazione Gaetano Inserra, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 dísp. att. cod, proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., poiché la citazione a giudizio per il giudizio di appello per l'udienza del 2 dicembre 2022 era stata notificata ad altro legale erroneamente identificato dalla Cancelleria come difensore dell'imputato. Inoltre, in conseguenza del mancato avviso, non è stato neppure possibile eccepire per tempo la tardività della notifica all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mera apparenza o comunque l'insufficienza della motivazione, che pone a fondamento della pronuncia di condanna elementi probatoriamente neutri come la mancata denuncia dopo la scoperta del phishing ai suoi danni e la possibilità di fornire le proprie credenziali a terzi operanti in Italia pur essendo all'estero al momento dei fatti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Sentenza — n. 45079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di INSERRA GAETANO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1978 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ALDO CENICCOLA, che ha concluso l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 12 novembre 2020 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti, per quanto qui rileva, di Gaetano Inserra, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione Gaetano Inserra, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 dísp. att. cod, proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., poiché la citazione a giudizio per il giudizio di appello per l'udienza del 2 dicembre 2022 era stata notificata ad altro legale erroneamente identificato dalla Cancelleria come difensore dell'imputato. Inoltre, in conseguenza del mancato avviso, non è stato neppure possibile eccepire per tempo la tardività della notifica all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mera apparenza o comunque l'insufficienza della motivazione, che pone a fondamento della pronuncia di condanna elementi probatoriamente neutri come la mancata denuncia dopo la scoperta del phishing ai suoi danni e la possibilità di fornire le proprie credenziali a terzi operanti in Italia pur essendo all'estero al momento dei fatti.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
1. La citazione a giudizio per l'appello è stata erroneamente notificata non all'avv. Francesco Lauretta, difensore di fiducia di Gaetano Inserra, ma a un altro legale, indifferente rispetto al presente procedimento. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando, come nel caso di specie, abbia determinato la sua mancata partecipazione al procedimento (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722; Sez. 3, Sentenza n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199).
2. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con trasmissione degli atti per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Le restanti censure restano assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 17