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Ordinanza — n. 44863/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-appealable grievances regarding plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a plea agreement sentencing, which is not appealable under Italian law. The appellant argued the appellate court failed to adequately justify the sentence and the conditions for acquittal, but the Court held that only specific grievances regarding the formation of the party's will or the prosecutor's consent are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentencing are inadmissible unless they concern the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, excluding grievances regarding waived conditions for acquittal.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal non-appealable grievances appellate court ruling procedural costs commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo nullità ex art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01
pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01).In conclusione, l'impugnazione deve rite.nersi inammissibile a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANGIOSA FRANCESCO BRUNO nato a CASORATE PRIMO il 15/04/1987 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 17 aprile 2023, applicava a Frangiosa Francesco Bruno in ordine al reato di rapina aggravata allo stesso ascritto la pena concordata tra le parti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo nullità ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per non avere il giudice di appello adeguatamente motivato circa la sussistenza del fatto e l'assenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per doglianze non denunciabili avverso la sentenza di concordato in appello e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01).In conclusione, l'impugnazione deve rite.nersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST. I nazio Pardo IL PRESIDENTEk—) \ Elis. setta Rosi • N. DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PE