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Sentenza — n. 44861/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and failure to justify custody over home arrest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on repetitive arguments without presenting new grounds or evidence. The defense argued that the lower court failed to explain why custody was necessary over home arrest with monitoring tools, citing the suspect's relocation and lack of evidence tampering risks. The Court rejected this, noting the trial judge thoroughly addressed the organized crime presumption of danger and the suspect's negative personality profile derived from interceptions, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on repetitive grounds and fails to demonstrate that the lower court's decision lacks the required reasoning or is legally erroneous.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds requirement preliminary review procedure custody vs home arrest organized crime presumption arresto in vista d'estradizione confisca di valori patrimoniali restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Mattei, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art.
art. 275 comma 3 cod.proc.pen
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICERO PIETRO nato a CERDA il 28/12/1972 avverso l'ordinanza del 20/03/2023 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avv.to Luigi Mattei il quale insiste nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 II Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 20 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata da Cicero Pietro avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 23-2-2023 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di tentata estorsione pluriaggravata ed alle ipotesi cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 comma IV DPR 309/90 di cui ai capi nn. 13 e 17. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Mattei, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.

a) e b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 275 bis cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva spiegato per quali ragioni non ritenere adeguata la misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari con strumenti di controllo. Al proposito si evidenziava il trasferimento dell'indagato presso altra realtà territoriale, e l'assenza di pericoli di inquinamento del materiale probatorio, l'avvenuta produzione di un contratto di locazione e di altro contratto di lavoro che dovevano fare ritenere illogica la motivazione dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come il tribunale della libertà, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 9 dell'impugnato provvedimento, ha sottolineato come nel caso in esame, a fronte della contestazione di un reato aggravato ex art. 416bis 1 cod.pen., ci si trovi in presenza di fattispecie di criminalità organizzata per le quali vige la presunzione pur relativa di pericolosità di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen.; ed a fronte di tale contestazione lo stesso tribunale svalorizzava l'apporto decisivo della documentazione fornita dalla difesa, sottolineando la negativa personalità del Cicero ricavata da precise intercettazioni di conversazioni dello stesso, e segnalando quanto alla possibile applicazione degli arresti domiciliari con strumenti di controllo che tale misura non poteva escludere la comunicazione con altri soggetti gravitanti negli stessi settori, anche provenienti da diverse realtà geografiche.

Risulta, pertanto, che la valutazione censurata è stata approfonditamente compiuta dal tribunale in sede di riesame attraverso il riferimento a plurimi aspetti del fatto tali da denotare il mancato superamento della presunzione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. semplificata Roma, 11 ottobre 2023 IL CONSIGLI E ST. io Pardo IL PRESIDENTE Elisabetta Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 7.1 7 NOV.