Italian Court dismisses appeal against agreed sentence due to procedural inadmissibility under new criminal procedure code rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against an agreed sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the new criminal procedure code. The defendant argued for a review of potential acquittal causes, but the court held that appeals against agreed sentences can only challenge the expression of the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and generic, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are strictly limited to specific vices regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding general arguments on acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: KAMBI SAMSEDI nato in Gambia 1'1/6/1998 avverso la resa il 14 marzo2023 dal GUP del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
Il GUP del Tribunale di Pescara, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Samsedi Kambi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina meglio precisato in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria D'ani a Borsellino Olisa eth Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE</AUT>M. 7 NOV, 2023 IL F