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Ordinanza — n. 44847/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic nature and lack of specific grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44847/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was deemed absolutely generic and lacked specific grounds for review. The appellant argued for acquittal based on violations of procedural articles and insufficient reasoning regarding the lack of prerequisites, but the court found these arguments apodictic and disconnected from the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to specify the grounds for review, as the Supreme Court cannot substitute its own evaluation for that of the lower court in special procedures.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds special criminal procedure lack of specific arguments procedural costs and fine commisurazione della pena per rapina impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 125 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
Art. 546 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv.
Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO Marco nato a Pompei il 24/10/1991 avverso la sentenza del 21/03/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marco Russo, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 21 marzo 2023, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione ai reati di rapina, ricettazione e porto di arma da sparo.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e aspecifico; l'invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.

4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 ottobre 2023 Il C9c1Sigliéré, este