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Ordinanza — n. 44844/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant's lawyer withdrew the appeal, rendering it inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer submitted a formal withdrawal of the challenge. Although the appellant argued that confiscation violated constitutional principles regarding the state's advance payment, the procedural defect of withdrawing the appeal took precedence. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A withdrawal of the appeal by the party or their representative constitutes a cause of inadmissibility, leading to the dismissal of the proceedings and the imposition of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse procedural defect confiscation of assets state advance payment procedural costs Cassation appeal azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. d) c.p.p.
Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
Art. 616 c.p.p.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 aprile 2023, pronunciava sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 640 -quater cod. pen
nei confronti di Franzone Giuseppe, disponendo la confisca della somma in sequestro ai sensi dell'art. 640 -quater cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZONE GIUSEPPE nato a BORGETTO il 03/09/1954 avverso la sentenza del 18/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 aprile 2023, pronunciava sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Franzone Giuseppe, disponendo la confisca della somma in sequestro ai sensi dell'art. 640 -quater cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Franzone, eccependo l'illegittimità della disposta confisca, posto che la stessa non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante con i principi dettati dagli artt.3, 23 e 35 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640 -quater cod. pen. deve conformarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende Così d