Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 44837/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding prescription and legal characterization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Ferri Leone and Gregorin Anna Maria inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The applicants argued for violations of prescription limits and legal characterization regarding medical malpractice and attempted fraud, but the Court found their claims to be manifestly unfounded and merely reiterative of issues already decided by the Court of Appeal. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The Court of Cassation must declare a cassation appeal inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or purely reiterative of questions already analyzed by the Court of Appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal reiterative arguments prescription period calculation medical malpractice offense attempted fraud concurrence procedural costs award inadmissibility declaration truffa per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 348, cod. pen.
per non avere la sentenza impugnata esattamente configurato la fattispecie di cui all'art. 348 cod.pen.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, con atto del difensore Avv.to Roberto Mazza, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.
art. 348 cod.pen
per non avere la sentenza impugnata esattamente configurato la fattispecie di cui all'art. 348 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016 Rv. 266746
Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FERRI LEONE nato a GORIZIA il 03/08/1974 GREGORIN ANNA MARIA nato a TRIESTE il 03/01/1945 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 15 settembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trieste del 23 luglio 2021, riduceva le pene inflitte a Ferri Leone a mesi 7 di reclusione ed C 300,00 di multa ed a Gregorin Anna Maria a mesi 6 di reclusione ed C 250,00 di multa in ordine ai delitti di esercizio abusivo della professione medica e tentata truffa agli stessi ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, con atto del difensore Avv.to Roberto Mazza, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per non avere la sentenza impugnata esattamente configurato la fattispecie di cui all'art. 348 cod.pen. quanto al capo n. 1 dell'imputazione, avuto riguardo alla natura dei rapporti degli imputati con la vittima ed al tipo di attività svolta; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per non avere la sentenza impugnata esattamente . osservato l'art. 348 cod.pen. quanto al capo. n. 2 dell'imputazione,. in relazione alla natura dei rapporti tra la Bilancia ed il Ferri ed al tipo di consigli ricevuti; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della disciplina della prescrizione con riferimento al capo n.1), consumato nell'estate del 2014; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della disciplina della prescrizione con riferimento ai capi nn.1), 2) e 3) maturata al momento del deposito della motivazione della pronuncia di appello; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per erronea applicazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di tentata truffa posto che la medesima condotta non poteva configurare oltre al reato di cui all'art. 348 cod.pen. anche altra ipotesi normativa diretta a tutelare il patrimonio; - violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di tentata truffa per non avere la corte di appello ritenuto essenziale l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del documento depositato all'udienza dell'8 novembre 2019; - violazione dell'art. 606 lett.

d) cod.proc.pen. quanto alla mancata assunzione di prova decisiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero puramente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto ai motivi nn.1 e 2, deve essere premesso che il ricorso sotto il profilo della violazione di legge deduce in realtà vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di esercizio abusivo della professione; al proposito quindi va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali i ricorrenti insistono in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Ed invero, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 10 della motivazione, il giudice di appello, con valutazione conforme a quella di primo grado, ha esattamente spiegato per quali ragioni ritenere che la condotta ripetutamente posta in essere dagli imputati nei confronti delle diverse vittime, integrasse proprio la contestata fattispecie posto che i due imputati si spinsero a formulare diagnosi ed a somministrare anche supposte cure delle patologie.Pertanto, le censure riproposte con il.presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. 2.2 Manifestamente infondati sono il terzo e quarto motivo in tema di prescrizione; deve innanzi tutto essere segnalato come il ricorso non tenga conto della sospensione COVID disposta nel giudizio di primo grado per giorni 64 che va aggiunta al termine ordinario di anni 7 e mesi 6; ne consegue che il reato di cui al capo n. 2, più remoto dei due, vede maturare il termine finale ad ottobre del 2022 e cioè in data successiva la decisione di appello ed il capo n. 1 ancor dopo.

Inoltre, va ricordato al proposito che nell'esercizio abusivo della professione - reato solo eventualmente abituale - la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta (Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016 Rv. 266746 - 01). E poiché nel caso in esame i reati di cui ai capi nn.1 e 2 sono contestati come commessi il primo con più condotte sino ad aprile 2015 ed il secondo a febbraio del 2015, per nessuno di entrambi era decorso il termine di prescrizione alla data della sentenza di appello aumentato del periodo di sospensione COVID.

Irrilevante è poi il riferimento al momento del deposito della motivazione posto che secondo un costante orientamento ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 02). 2.3 Manifestamente infondati appaiono anche i motivi in tema di tentata truffa; ed invero, va in primo luogo osservato, che la chiara e differente oggettività giuridica del reato di esercizio abusivo di una professione e della truffa comporta correttamente la contestazione delle fattispecie in concorso ove all'attività illegittima di operatore sanitario sia seguito, come nel caso in esame, anche la tentata percezione di somme di denaro richieste a titolo di compenso per l'attività svolta.

Inoltre, la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, segnala anche differenti profili temporali della consumazione dei diversi fatti che esclude la possibilità di affermare l'assorbimento di un reato nell'altro. Del tutto reiterative appaiono poi le doglianze quanto alla valenza del documento sottoscritto dal Benelli; ed invero, la corte di appello, con le ampie osservazioni esposte a pagina 9 della motivazione, ha spiegato come anche a ritenere attribuibile al Benelli il documento sottoscritto, tale elemento non eliderebbe la natura truffaldina dell'attività irregolarmente svolta, collegata anche a numerosi altri elementi di fatto tutti analiticamente esplicitati.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 ottobre 2023 L CONSIGLIERE EST. nazio Pardo IL PRESIDENTE E isabet,ta f)\ rfi 1,D-& DEPOSITATO IN