Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific appeal motive lacking novelty and specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was specific and repetitive of arguments already raised by the Prosecutor General during the appellate proceedings. The appellant argued that the lower court erred in convicting him of robbery despite the absence of the stolen phone and inconsistencies in the victim's testimony regarding the knife. The court rejected this, noting that the appellate court adequately addressed these factual disputes and that the appellant's request to re-evaluate evidence constituted an impermissible attempt to relitigate facts already settled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific and repetitive of arguments previously presented by the prosecutor in the appeal, as the court cannot enter into a factual re-evaluation or privilege a preferred reconstruction of events.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti del procedimento a carico di: AKSOY ISMET (CUI 04R202M) nato il 01/06/1974, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 aprile 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 3 aprile 2023, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 478,00 di multa in relazione al reato dì cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 L. 110 delle 1975.
2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta carenza, della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, ignorando le argomentazioni dedotte nell'atto di appello, avrebbe erroneamente condannato l'imputato per il reato di rapina nonostante il mancato rinvenimento del telefono cellulare asseritamente sottratto alla persona offesa e l'incompatibilità tra quanto dichiarato dal denunciante in ordine al numero di coltello nella disponibilità dell'Aksoy, circostanze che avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a ritenere inattendibili le dichiarazioni della persona offesa.
3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
4. L'unico motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse dal Procuratore generale nel corso della sua requisitoria in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di rapina, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove.
La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato che le attendibili propalazioni rese dalla persona offesa hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste Ciriaco ed in quanto accertato dagli operanti intervenuti e che il mancato rinvenimento del telefono sottratto alla vittima non è circostanza di per sé idonea ad escludere la penale responsabilità dell'imputato (vedi pag. da 2 a 4 della sentenza impugnata).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 ottobre 20