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Sentenza — n. 44830/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction for inadmissible arguments and lack of prejudice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of all grounds raised by the defendant. The defense argued for the exclusion of an aggravating circumstance regarding the victim's age and challenged the application of recidivism, while also claiming the lower court failed to adequately motivate the sentence. The court rejected these claims, ruling that the omission of specific reasoning on certain points did not cause prejudice to the appellant and that the conviction for recidivism was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen.; Art. 59, comma 2, cod. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.; The failure to examine an appeal ground does not annul the judgment if the criticism, when evaluated, would not have been accepted in abstracto and causes no actual prejudice to the party.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness lack of prejudice recidivism application aggravating circumstance robbery conviction omitted motivation risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen.
In primo luogo, la difesa ha denunciato la violazione della legge penale e l'apparenza della motivazione, quanto alla rapina contestata al capo 3), in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 628, terzo comma, n.3- quinquies, cod.
Art. 59, comma 2, cod. pen.
pen., illegittimamente attribuita in modo obiettivo, in contrasto con quanto previsto dall'art. 59, secondo comma, cod.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
L'applicazione della recidiva reiterata precludeva il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, in ragione di quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod.
Art. 133, cod. pen.
Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 procedim
art. 133 cod. pen
Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022, Becciu
da ultimo, Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022, Becciu, Rv.
Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Del Pizzo
Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv.
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti
277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv.
Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone
Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv.
Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri
265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv.
Sez. 5, n. 16294 del 14/03/2023, Valecchi
Sez. 5, n. 16294 del 14/03/2023, Valecchi, non mass.).
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro
276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S.
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Testo completo

nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: BEJZAKU DENIS nato in KOSOVO il 03/06/1999 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bologna, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 19 gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Denis Bejzaku alla pena di quattro anni, due mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa per una serie di reati contro la persona e il patrimonio, commessi in quattro occasioni fra il maggio e il luglio del 2021.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi. In primo luogo, la difesa ha denunciato la violazione della legge penale e l'apparenza della motivazione, quanto alla rapina contestata al capo 3), in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 628, terzo comma, n.3- quinquies, cod. pen., illegittimamente attribuita in modo obiettivo, in contrasto con quanto previsto dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. e senza considerare che l'imputato, in ragione della rapidità ed estemporaneità dell'azione, non fu in grado di percepire l'età avanzata della vittima.

La sentenza, poi, è del tutto priva di motivazione quanto all'omesso riconoscimento delle attenuanti del danno risarcito e del danno patrimoniale di speciale tenuità. I giudici di merito hanno anche erroneamente applicato la recidiva, pur risultando l'imputato "un predatore di basso profilo". La Corte di appello, infine, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato e la presenza di molteplici elementi favorevoli ex art.133 cod. pen., ha confermato il riconoscimento delle attenuanti generiche con un solo giudizio di equivalenza nonché l'entità della pena inflitta dal primo giudice.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti.5. Va premesso che la circostanza aggravante speciale, prevista per il delitto di rapina dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato obiettivo del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.; detta aggravante, pertanto, ricorre nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sulla effettiva incidenza dell'età della vittima sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep. 2023, Cantimir, Rv. 284527-01; Sez. 2, n. 3496 del 02/11/2022, dep. 2023, Pannone, Rv. 284193- 01). La deduzione del ricorrente circa la violazione dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. è priva di pregio, considerato che la sentenza impugnata ha evidenziato che proprie le modalità della condotta (Bejzaku prima fece cadere a terra l'anziana donna e poi, lasciata la propria bicicletta, le strappò con forza la borsa che la stessa teneva ancora al braccio) dimostravano "la consapevolezza dell'età avanzata della vittima da parte dell'imputato".

La Corte di appello ha così disatteso il motivo di gravame, peraltro formulato in modo generico ("...neppure potendosi ragionevolmente ritenere che, data la concitazione degli atti contra ius, il predatore potesse aver consapevolezza, perlomeno iniziale, dell'età dell'anziana") e non dirimente ai fini della esclusione della circostanza, considerato che l'art. 59, secondo comma, cod. pen. prevede che le aggravanti sono valutate a carico dell'agente non solo se da lui conosciute ma anche se «ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa»: va sul punto evidenziato, poi, che la vittima aveva ottantasette anni.

6. La sentenza non ha espressamente risposto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62, primo comma, nn. 4 e 6, che tuttavia risultava priva di ogni fondamento. In ordine all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, infatti, nell'appello si faceva riferimento al dato, peraltro solo asserito, delle "assai modeste condizioni economiche dell'appellante", del tutto eccentrico rispetto alla valutazione relativa al riconoscimento dell'attenuante in questione, la quale presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 nonché Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615). Inoltre, nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, cit.; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez.

2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). Nel caso di specie l'anziana vittima della rapina subì lesioni giudicate guaribili in novanta giorni. Quanto all'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., va osservato che la difesa, nell'atto di appello, aveva dedotto di avere messo a disposizione delle persone offese con assegno circolare non trasferibile varie somme. Dal verbale dell'udienza avanti il G.i.p. risulta che il difensore, prima di chiedere il giudizio abbreviato, produsse copia dei tre assegni circolari non trasferibili (di cento, duecento e quattrocento euro), esibiti in originale, intestati alle tre persone offese dai reati, assenti.

Tale condotta, tuttavia, non era idonea ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui si tratta, per il quale è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia anche effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla persona offesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato (v. da ultimo, Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022, Becciu, Rv. 283628-01, in un caso in cui è stata esclusa l'applicazione della circostanza a fronte del deposito, non comunicato alla persona offesa, di una somma di denaro su un libretto giudiziario; nel medesimo senso, in precedenza, v.

Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021-01).Il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori, come nel caso di specie (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745;

Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; da ultimo v. Sez. 5, n. 16294 del 14/03/2023, Valecchi, non mass.).

7. E' privo di fondamento il motivo in tema di recidiva, genericamente dedotto sul rilievo che l'imputato sarebbe "un predatore di basso profilo". I giudici di merito hanno evidenziato che i nuovi reati (di rapina, furto con strappo, tentato furto in abitazione, furto, indebito utilizzo di una carta bancomat, lesioni personali, minaccia) sono stati espressivi di una maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato, avuto anche riguardo alla natura e all'epoca degli specifici precedenti penali. La motivazione è incensurabile e rispettosa dei criteri più volte indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, a partire dalla sentenza Calibè (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247839).

8. L'applicazione della recidiva reiterata precludeva il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, in ragione di quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. Inammissibile perché del tutto generica è la doglianza in ordine alla entità della pena, ritenuta congrua dalla Corte di appello in ragioni di plurimi elementi indicati nella sentenza impugnata, obliterati dal ricorrente. Peraltro, la pena base è stata determinata nel minimo edittale per la pena detentiva (e in misura di poco superiore per quella pecuniaria) prima degli assai modesti aumenti determinati a titolo di continuazione per gli altri reati.

Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).9. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 procedim