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Sentenza — n. 44829/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of generic mitigating circumstances due to post-crime conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal against a second-instance conviction for fraud, finding the grounds for annulment unfounded. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and incorrectly quantified the civil damage, though the court noted a minor arithmetic error. The court upheld the denial of mitigation because the defendant's post-crime behavior, including criminal history and employment status, was insufficient to warrant leniency under Italian penal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The court may disregard elements not deemed decisive by the trial judge, and generic mitigating circumstances are excluded when post-crime conduct demonstrates a lack of repentance or continued criminal activity.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances post-crime conduct fraud conviction civil damage assessment Italian penal code criminal appeal procedure spesae del procedimento sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
l. 18 dicembre 2020, n. 176
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013
Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015
sul punto), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep.
Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012
265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep.
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020
(così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv.
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
280173 nonché Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.
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Testo completo

nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: ONORATO STEFANO nato a MESSINA il 13/11/1987 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il Tribunale di Pescara, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Stefano Onorato alla pena di sei mesi di reclusione e sessanta euro di multa per il reato di truffa e al risarcimento del danno arrecato alla parte civile.2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerata soprattutto la condotta post delictum del ricorrente, e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto il danno arrecato alla parte civile e liquidato dal primo giudice ammonta a 232 euro e non a "circa C 350,00", come affermato nella sentenza impugnata.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

4. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.

5. La Corte territoriale ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, con motivazione incensurabile, richiamando i "numerosi precedenti penali, anche specifici", dell'imputato, che anche da soli possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento di dette attenuanti, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il positivo comportamento successivo al reato si sarebbe poi sostanziato - secondo la difesa - nell'assenza di analoghe condotte criminose e nella prestazione di regolare attività lavorativa.

A prescindere dalla scarsa significatività di dette circostanze, va ribadito, in ogni caso, che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

6. Effettivamente la Corte di appello è incorsa in un errore là dove ha indicato in "circa C 350,00" il danno causato alla parte civile, liquidato dal primo giudice in 232 euro.Va ribadito, tuttavia, che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, non mass. sul punto), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791).

Risulta condivisibile, pertanto, quanto sostenuto dal Procuratore generale circa la irrilevanza dell'errore commesso nella sentenza impugnata, considerato che il danno, pur ridimensionato, è comunque superiore alla soglia della speciale tenuità, dovendosi escludere che esso abbia arrecato un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio», in presenza del quale soltanto può essere riconosciuta l'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 nonché Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615).

7. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese