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Sentenza — n. 44824/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds failing to confront appellate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44824/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded, generic, and not permitted by law. The appellant argued for leniency and the continuity of crimes, but the court found no critical engagement with the appellate court's detailed reasoning regarding the minor harm and lack of criminal intent continuity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on manifestly unfounded, generic, or non-permitted grounds that merely repeat arguments already rejected in the second instance without a critical confrontation with the appellate court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds generic arguments non-permitted grounds failure to confront reasoning continuity of crimes attenuating circumstances aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Hadek Younes, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
di Milano del 09/06/2022, con la quale Hadek Younes è stato condannato, ad esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 628, comma primo, n.
Art. 81 cod. pen.
Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 81 cod. pen. per non avere la Corte di appello ritenuto la ricorrenza della continuazione quanto ai diversi giudizi evocati riferibili a condotte commesse negli anni 2019 e 2020.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
3, aggravato ai sensi dell'art. 61, n.
Art. 628 cod. pen.
di Milano del 09/06/2022, con la quale Hadek Younes è stato condannato, ad esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 628, comma primo, n.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Hadek Younes, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
doppia conforme (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo
La Corte di appello ha, difatti, escluso la ricorrenza della circostanza attenuante, apprezzando negativamente sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HADEK YOUNES nato a LEGNANO il 17/10/2022 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. FRANCESCO CAMPAGNA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 06/03/2023 ha confermato la sentenza del G.i.p. di Milano del 09/06/2022, con la quale Hadek Younes è stato condannato, ad esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 628, comma primo, n. 3, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., con la recidiva infraquinquennale).

2. Hadek Younes, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Erronea applicazione della legge processuale e penale per non aver ritenuto la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.; le concrete modalità dell'azione evidenziavano come la condotta posta in essere aveva causato alla vittima un danno di speciale tenuità. 2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 81 cod. pen. per non avere la Corte di appello ritenuto la ricorrenza della continuazione quanto ai diversi giudizi evocati riferibili a condotte commesse negli anni 2019 e 2020.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 4.1. In via preliminare occorre richiamare la ricorrenza nel caso in esame di una c.d. doppia conforme (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01) a fronte della quale il ricorrente propone ricorso per cassazione con motivi del tutto reiterativi e per ciò solo generici e, dunque, inammissibili, in mancanza di reale confronto con il portato conforme delle due decisioni. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, in quanto non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 4.1.1.

Il primo motivo di ricorso non è consentito. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., esclusa motivatamente dai giudici di merito, il ricorrente omette di confrontarsi con la decisione, limitandosi ad introdurre una propria lettura alternativa del merito (non consentita in questa sede) e dell'insieme di elementi logicamente evidenziati al fine di escludere la possibile applicazione di tale circostanza. La Corte di appello ha, difatti, escluso la ricorrenza della circostanza attenuante, apprezzando negativamente sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745-01), con tale motivazione il ricorrente non si confronta.4.1.2.

Il secondo motivo di ricorso, oltre che generico in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello, è anche manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione logica ed argomentata, ha difatti evidenziato la mancanza di un unico disegno criminoso, atteso che le singole condotte erano riconducibili semplicemente alla proclività al delitto ed erano state commesse a notevole distanza di tempo l'una dall'altra (nella specie nel 2019 e nel 2020). Questa Corte, nella sua massima espressione, ha difatti chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, dep. 08/06/2017, Rv. 270074-01). 4.1.3. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas