Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding late ne bis in idem claim and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's claim of ne bis in idem was untimely as it could have been raised during the appellate proceedings. The defense argued that the lower court erred by inferring guilt from the lack of alternative explanations for the use of stolen checks, ignoring the defendant's lack of funds. The court rejected this, stating that the right to silence does not prevent judges from assessing the absence of alternative explanations when evidence is univocal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A claim of ne bis in idem must be raised in the appellate instance; failure to do so renders the cassation appeal inadmissible, and the right to silence does not preclude judges from evaluating the univocal nature of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIALLONGO FRANCESCO nato a PALERMO il 07/09/1965 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Giallongo Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 6/10/2022, che aveva confermato la sentenza di condanna dell'imputato per i reati di cui agli art. 648 comma 2 cod. pen. (capo b: per avere ricenvto un assegno di provenienza delittuosa oggetto di denuncia di smarrimento da parte di Androsiglio Giuseppa), 640 cod. pen.(capo c: per avere pagato la merce ricevuta dalla ditta Biscottificio Fili Nocera con assegno n. 3700659535-01 denunciato smarrito in data 15.12.2015), e 648 cod. pen. (capo d: per avere ricevuto l'assegno n.3700659535-01 denunciato smarrito in data 15.12.2015 da Cucina Salvatore). 1.1 Il difensore osserva che per i reati di cui ai capi c) e d) Giallongo era stato già condannato con sentenza della Corte di appello di Palermo n. 4400/2020 del 24 novembre 2020 1.2 Il difensore lamenta che per le ricettazioni di cui ai capi b) e d), la Corte di appello aveva fatto discendere la prova della colpevolezza dell'imputato dalla mancata allegazione di fatti a sua discolpa, affermando che Giallongo avrebbe dovuto avere il dubbio circa la lecita provenienza degli assegni, senza considerare che il mancato pagamento dei titoli era avvenuto per assenza di fondi e poi per le denunce di smarrimento presentate da Androsìglio e Cucina; quanto al reato di cui al capo c), il difensore osserva che mancava un atto dispositivo conseguente ad una attività fraudolenta dell'imputato. 1.3 Il difensore eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza, alla luce dei motivi sopra prospettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello: infatti, la sentenza prodotta su cui si fonda l'eccezione di ne bis in idem è stata emessa il 24 novembre 2020, mentre l'udienza avanti la Corte di appello del presente procedimento è del 6 ottobre 2022, per cui ben poteva il difensore proporre l'eccezione in sede di conclusioni; ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice dì appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745) 1.2 Sul secondo e terzo motivo di ricorso la Corte di appello ha osservato che il ricorrente aveva la disponibilità di assegni denunciati come smarriti , usati in modo del tutto avulso dalla disciplina della circolazione dei titoli di credito, osservando anche che tale condotta integrava il reato di truffa(pag.3 sentenza impugnata); nessun altro onere motivazione aveva la Corte di appello sulla ricettazione, visto che con l'atto di appello si era contestata soltanto la sussistenza del reato di truffa; deve inoltre essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, proposte soltanto con il ricorso per cassazione.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d