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Sentenza — n. 44819/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism, citing legislative discretion and sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for recidivism. The defense argued for the unconstitutionality of a new procedural non-prosecution rule and the illegality of applying a specific sentencing provision, claiming the lower court failed to justify its refusal to reclassify the crime. The court rejected these claims, affirming the legislature's discretion in limiting the new rule's temporal scope and noting the appellate court had adequately addressed all arguments with coherent reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court holds that the temporal limitation of the new non-prosecution rule is a legitimate legislative choice justified by judicial organization needs, and that the refusal to reclassify a crime based on sentencing incompatibility is valid when the lower court provides congruent arguments.

Parole chiave

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recidivism conviction procedural non-prosecution constitutional challenge legislative discretion reclassification of crime cassation inadmissibility sentencing incompatibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 344-bis c.p.p.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis commi 1 e 2 cod.
Art. 131-bis c.p.
156 circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen.
Art. 712 c.p.
dopo aver ampiamente argomentato perché il reato non potesse essere riqualificato nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 3 Cost.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis commi 1 e 2 cod.
Art. 25 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 111 Cost.
Law n. 134/2021
Law n. 3/2019

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PADUREAN IOAN nato a GALATI( ROMANIA) il 17/11/1980 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Padurean Ion ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 30 maggio 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dli reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis commi 1 e 2 cod. pen e l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3 della legge n. 304/2021 con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione: il nuovo istituto della improcedibilità aveva natura sostanziale e non processuale, conseguendo così l'applicazione di un diverso regime in termini di prevedibilità della sanzione e irretroattività della norma più favorevole al reo.

12. Il difensore rileva che la Corte di appello di Bari aveva chiaramente disatteso quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza del 25/06/202 n. 156 circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. al delitto in contestazione, in quanto si era limitata ad escludere l'applicabilità di detta norma senza considerare anche la richiesta di riqualificazione giuridica rivendicata dalla difesa nel proprio atto di appello, non specificando da quale elemento fosse deducibile la scarsa offensività della condotta. 1.3 il difensore eccepisce il difetto di motivazione in quanto la sentenza era stata redatta con la tecnica del copia-incolla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, questo Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità, in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari" (Sez.3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 17/01/2022, lana, Rv. 282408). 1.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha rilevato come la pena prevista per il reato di ricettazione non consentisse l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen,. dopo aver ampiamente argomentato perché il reato non potesse essere riqualificato nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. 1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, posto che la Corte di appello, dopo aver analizzato i motivi di appello, ha risposto ad ognuna delle censure proposte con argomentazioni congrue e coerenti con le risultanze processuali.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della