Ordinanza — n. 44585/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Torino , con sentenza ex art. 599-bis cod proc. pen., rideterminava la pena alla quale Mankhar Said era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Mankhar, , lamentando la mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod proc. pen., rideterminava la pena alla quale Mankhar Said era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Mankhar, , lamentando la mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANKHAR SAID nato il 11/10/1984 &;, avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE)APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino , con sentenza ex art. 599-bis cod proc. pen., rideterminava la pena alla quale Mankhar Said era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Mankhar, , lamentando la mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Deve rilevarsi che infatti che in data 28/09/2023 perveniva rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod.. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende Così dec