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Ordinanza — n. 44583/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of statutory exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44583/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged grounds regarding the defendant's liability and the lack of dismissal conditions that had been waived during the settlement procedure. The appellant argued the lower court failed to cite reasons for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, yet these specific complaints fall outside the permissible scope for appeals against settlement judgments. Consequently, the court ruled that the appeal must be treated de plano and dismissed it, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p. comma 5-bis; Art. 616 c.p.p. comma 1: Appeals against settlement judgments are inadmissible for complaints regarding waived grounds or the lack of evaluation of dismissal conditions unless extinction of the crime by prescription occurred prior to the appellate judgment.

Parole chiave

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settlement procedure cassation appeal waived grounds dismissal conditions inadmissible appeal Article 599-bis Article 610 commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 09/02/2023, la Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 15/02/2022 del G.i.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente avanza doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610 cod. proc. pen. comma 5-bis
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616 cod. proc. pen. comma 1
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 09/02/2023, la Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 15/02/2022 del G.i.p.
art. 129 c.p
Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente avanza doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente avanza doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDONE LUCA, nato a Roma il 17/06/1987 avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 09/02/2023, la Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 15/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, emessa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione tra i reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti sub iudice e i reati oggetto della sentenza del 25/11/2021 della stessa Corte d'appello di Roma (divenuta irrevocabile il 06/07/2022), ha rideterminato in sei anni e otto mesi di reclusione ed € 60.000,00 di multa la pena irrogata a Luca Tedone per tutti i predetti detti, confermando la condanna dello stesso imputato per quelli sub iudice.

2. Avverso l'indicata sentenza del 09/02/2023 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Luca Tedone. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Roma non avrebbe indicato gli elementi dai quali sarebbe emersa la fondatezza dell'accusa e lamenta che la stessa Corte, «in ogni caso, non accenna ai motivi che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento del prevenuto, ex art. 129 c.p.p.», considerato anche che sarebbe risultata «la totale insussistenza del fatto così come ipotizzato».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente avanza doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle