Sentenza — n. 44579/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 27 marzo 20213, il Tribunale del riesame di Potenza rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Eghuvwakpor Efeejiro, indagata per il reato di cui agli artt.81 cpv., 110, 640 comma 2 n. 2 cod. pen., avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, osservando, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, che lo stesso era stato ritenuto sussistente per avere la ricorrente contattato i correi alla presenza dei carabinieri al momento della perquisizione avvenuta il 27 aprile 2022, quando tale pericolo non poteva essere ritenuto concreto ed attuale, visto che avrebbe avuto tutto il tempo di ricontattarli fino al momento della emissione della misura (28.02.2023); quanto al pericolo di fuga, lo stesso risultava semplicemente affermato, ma non supportato da qualsiasi fatto concreto; quanto al pericolo di reiterazione del reato, le condotte truffaldine avevano avuto come vittima sempre lo stesso soggetto, e con il sequestro della carte su cui venivano accreditate le somme delle truffe, era stato reciso ogni legame tra l'indagata e gli ignoti concorrenti nel reato; infine, era trascorso quasi un anno dalla commissione del reato, senza la ricorrente fosse coinvolta in azioni della stessa specie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44579/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EGHUVWAKPOR EFEEJIRO nata il 21/04/1981 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente Avv. GINO CIANCIO, che ha insisitot per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 marzo 20213, il Tribunale del riesame di Potenza rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Eghuvwakpor Efeejiro, indagata per il reato di cui agli artt.81 cpv., 110, 640 comma 2 n. 2 cod. pen., avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, osservando, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, che lo stesso era stato ritenuto sussistente per avere la ricorrente contattato i correi alla presenza dei carabinieri al momento della perquisizione avvenuta il 27 aprile 2022, quando tale pericolo non poteva essere ritenuto concreto ed attuale, visto che avrebbe avuto tutto il tempo di ricontattarli fino al momento della emissione della misura (28.02.2023); quanto al pericolo di fuga, lo stesso risultava semplicemente affermato, ma non supportato da qualsiasi fatto concreto; quanto al pericolo di reiterazione del reato, le condotte truffaldine avevano avuto come vittima sempre lo stesso soggetto, e con il sequestro della carte su cui venivano accreditate le somme delle truffe, era stato reciso ogni legame tra l'indagata e gli ignoti concorrenti nel reato; infine, era trascorso quasi un anno dalla commissione del reato, senza la ricorrente fosse coinvolta in azioni della stessa specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C.
Rv.273994 - 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato gli indizi a carico dell'indagata (non contestati con il ricorso per cassazione), evidenziando poi le esigenze cautelari nelle pagine da 12 in avanti e sottolineando, in particolare, dall'inserimento della ricorrente in un sofisticato sistema truffaldino, che rende evidente il pericolo di reiterazione del reato, motivazione sufficiente per ritenere sussistenti le esigenze cautelari (sull'inquinamento probatorio e il pericolo di fuga si vedano comunque le pagine 13 e 14 dell'ordinanza impugnata) 2.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 44. favore della Cassa delle ammende. Sentenza a mo