Sentenza — n. 44576/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Casamonica Sonia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma con la quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura applicata con gli arresti domiciliari. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., nonché mera apparenza della stessa;: il Tribunale del riesame sembrava volere sminuire il comportamento della detenuta, che aveva scontato oltre la metà della pena alla quale era stata condannata; riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, le pronunce di merito avevano relegato in poche righe il comportamento di Casamonica Sonia, non tenendo conto della mancanza di quegli elementi indicativi del suo inserimento nella presunta struttura organizzativa; allo stesso modo, il tribunale aveva riportato l'impossibilità di concessione degli arresti domiciliari facendo valere il tempo mentre in realtà il fattore tempo era quello effettivamente trascorso in regime cautelare; non era stato valutato il fatto che la Casamonica era stata trasferita nel carcere di Messina e non aveva contatti con la propria famiglia; aveva definito la ricorrente come gravata da precedenti anche specifici mentre da certificato del casellario non risultava alcuna iscrizione contro la predetta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44576/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., nonché mera apparenza della stessa;: il Tribunale del riesame sembrava volere sminuire il comportamento della detenuta, che aveva scontato oltre la metà della pena alla quale era stata condannata; riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, le pronunce di merito avevano relegato in poche righe il comportamento di Casamonica Sonia, non tenendo conto della mancanza di quegli elementi indicativi del suo inserimento nella presunta struttura organizzativa; allo stesso modo, il tribunale aveva riportato l'impossibilità di concessione degli arresti domiciliari facendo valere il tempo mentre in realtà il fattore tempo era quello effettivamente trascorso in regime cautelare; non era stato valutato il fatto che la Casamonica era stata trasferita nel carcere di Messina e non aveva contatti con la propria famiglia; aveva definito la ricorrente come gravata da precedenti anche specifici mentre da certificato del casellario non risultava alcuna iscrizione contro la predetta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA SONIA nato a ROMA il 29/09/1980 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Casamonica Sonia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma con la quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura applicata con gli arresti domiciliari. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., nonché mera apparenza della stessa;: il Tribunale del riesame sembrava volere sminuire il comportamento della detenuta, che aveva scontato oltre la metà della pena alla quale era stata condannata; riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, le pronunce di merito avevano relegato in poche righe il comportamento di Casamonica Sonia, non tenendo conto della mancanza di quegli elementi indicativi del suo inserimento nella presunta struttura organizzativa; allo stesso modo, il tribunale aveva riportato l'impossibilità di concessione degli arresti domiciliari facendo valere il tempo mentre in realtà il fattore tempo era quello effettivamente trascorso in regime cautelare; non era stato valutato il fatto che la Casamonica era stata trasferita nel carcere di Messina e non aveva contatti con la propria famiglia; aveva definito la ricorrente come gravata da precedenti anche specifici mentre da certificato del casellario non risultava alcuna iscrizione contro la predetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto rilevare che, alla luce del disposto dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., nessun onere di motivazione sul merito dell'istanza aveva il Tribunale del Riesame, posto che "in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria" (Sez.2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857) Il Tribunale ha comunque osservato che, a fronte del fatto che il quadro indiziario è stato confermato dalla condanna in primo grado della ricorrente, non siano stati addotti elementi per riconsiderare la sua posizione, sottolineando l'irrilevanza del tempo trascorso dall'applicazione della misura, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e che il percorso intrapreso dall'imputata nel contesto intramurario non poteva dirsi dimostrativo di un recesso dal sodalizio per il quale ha riportato condanna; trattasi di motivazione logica e congrua, sulla quale non è ammesso sindacato nella presente sede.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delll ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in CUI l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 -ter, di