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Ordinanza — n. 44573/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as grounds concern waived liability and acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the appellate court's settlement sentence on grounds regarding waived liability and the lack of evaluation for acquittal conditions. The appellant argued that the defendant did not commit robbery or cause injuries, yet the appellate court confirmed the conviction based on a settlement agreement. The court ruled that appeals against such settlements are only admissible if they address the formation of consent or the prosecutor's agreement, excluding complaints about waived liability or acquittal conditions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p. Comma 5-bis; Art. 616 c.p.p. Comma 1: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived liability or the evaluation of acquittal conditions, as these do not fall within the permissible grounds for challenging the settlement agreement.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived liability grounds acquittal conditions evaluation inadmissible cassation appeal appellate settlement sentence commisurazione della pena per rapina pena massima proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza del 07/02/2023 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Massimiliano Foggia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610 cod. proc. pen. comma 5-bis
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 129 c.p
Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGGIA MASSIMILIANO, nato a Napoli il 20/10/1970 avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR:ETTO 1. Con sentenza del 07/02/2023, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. per., in riforma della sentenza del 27/05/2021 del Tribunale di Avellino, ha rideterminato in tre anni e sei mesi di reclusione la pena irrogata a Massimiliano Foggia per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina impropria e di lesioni personali aggravate (dal cosiddetto nesso teleologico) ai danni di Jiru Yang, confermando la condanna dello stesso imputato per tali reati.

2. Avverso l'indicata sentenza del 07/02/2023 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Massimiliano Foggia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 dello stesso codice, rappresentando che non vi sarebbe «alcun elemento per ritenere che il prevenuto abbia effettivamente posto in essere una condotta di rapina, né che abbia volontariamente cagionato alla persona offesa delle lesioni personali», con la conseguenza che non si potrebbe «asserire quindi che nella vicenda in esame, sulla base degli atti acquisiti, non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell