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Sentenza — n. 44348/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44348/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44348/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCA PASQUALE nato a NAPOLI il 28/09/1974 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza la corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado procedendo alla rideterminazione e riduzione della pena che era stata irrogata a Salvatore Vacca in violazione della regola prevista dall'art 63 comma 4 cod. proc. pen. sul divieto di applicazione per intero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nel resto, la sentenza ha trovato conferma.

Regesto Legislator

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art 63 comma 4 cod. proc. pen, art. 599 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo inerente alla violazione dell'articolo 606 lett.

Parole chiave

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accertamento inesatto dei fatti falsa dichiarazione della parte lacune probatorie principio accusatorio accusa penale asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art 63 comma 4 cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza la corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado procedendo alla rideterminazione e riduzione della pena che era stata irrogata a Salvatore Vacca in violazione della regola prevista dall'art 63 comma 4 cod. proc. pen.
art. 599 bis c.p
Si sostiene che, trattandosi di sentenza pronunciata sulla base di un accordo formulato ex art. 599 bis c.p.p., la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l'insussistenza di cause di non punibilità.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCA PASQUALE nato a NAPOLI il 28/09/1974 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza la corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado procedendo alla rideterminazione e riduzione della pena che era stata irrogata a Salvatore Vacca in violazione della regola prevista dall'art 63 comma 4 cod. proc. pen. sul divieto di applicazione per intero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nel resto, la sentenza ha trovato conferma.

2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo inerente alla violazione dell'articolo 606 lett.

b) c.p.p. per inosservanza della legge penale in relazione all'art.129 c.p.p.. Si sostiene che, trattandosi di sentenza pronunciata sulla base di un accordo formulato ex art. 599 bis c.p.p., la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l'insussistenza di cause di non punibilità. Con memoria il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

3. La Corte di cassazione osserva che ci si trova di fronte ad una ipotesi di travisamento del fatto processuale da parte del difensore. Infatti, pur essendo il ricorso incentrato sulle carenze valutative e motivazionali di una proposta di concordato, non si può non rilevare (ricordando che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e quindi ha accesso diretto agli atti processuali necessari per risolverle -Sez. U, n. 42792 t del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto-) che non vi è stato alcun accordo tra le parti poiché il Procuratore d'udienza non ha ritenuto di accoglierne i termini. Ciò è riflesso puntualmente nelle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte nell'intestazione della sentenza d'appello da cui si apprende che a fronte del 'rigetto' della proposta da parte del Sostituto Procuratore Generale (rectius, mancato accoglimento) il difensore si è richiamato alle conclusioni contenute nei motivi d'appello. A ciò si aggiunge che nell'impugnazione proposta nessuna censura viene formulata con specifico riferimento al contenuto effettivo della decisione impugnata cosicché ogni eventuale profilo di critica inerente alla mancata valutazione ex art.129 c.p.p. risulta nulla più che una vuota e sterile formula di stile.

Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023 Il Consigliere relat