Sentenza — n. 44347/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnato provvedimento la corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Catania dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione a fini di vendita di mercanzia recante marchi contraffatti a seguito dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato. La Corte ha conseguentemente proceduto alla rideterminazione e riduzione della pena per la residua imputazione di ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44347/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p.. Si sostiene che la presunzione di conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino posta dall'articolo 143 del codice di procedura non possa essere estesa allo straniero e che la necessità di tutelare il diritto di difesa avrebbe richiesto da parte del giudice che venisse disposta la traduzione dei documenti indicati. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta (articolo 606 lett. e c.p.p.) la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUAN HAI nato il 12/12/1970 lu Si\ A (_? avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria inviata dall'Avv.Massimo Avaro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento la corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Catania dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione a fini di vendita di mercanzia recante marchi contraffatti a seguito dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato. La Corte ha conseguentemente proceduto alla rideterminazione e riduzione della pena per la residua imputazione di ricettazione.
2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi. Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge (articolo 606 lett. c c.p.p.) per la mancata traduzione in lingua nota all'imputato dell'informazione di garanzia e degli atti di indagine e processuali successivi, con conseguente nullità degli stessi per la violazione dell'articolo 143 comma 2 e 178 comma 1 lett.
c) c.p.p.. Si sostiene che la presunzione di conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino posta dall'articolo 143 del codice di procedura non possa essere estesa allo straniero e che la necessità di tutelare il diritto di difesa avrebbe richiesto da parte del giudice che venisse disposta la traduzione dei documenti indicati. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta (articolo 606 lett. e c.p.p.) la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
3. Tanto il Procuratore Generale che la difesa dell'imputato, a mezzo dell'Avv. Massimo Avaro hanno inviato memorie per PEC, chiedendo rispettivamente il rigetto e l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va respinto per infondatezza dei motivi sui quali si fonda. Essi sono la pedissequa riproposizione di quanto già richiesto ed argomentato nelle precedenti istanze e sono pertanto privi di qualsivoglia profilo di novità.
2. Il primo motivo, inerente alla mancata traduzione degli atti, sconta l'astrattezza dell'argomentazione, basata su null'altro che un'ipotesi di lavoro (il difensore d'ufficio dichiara di non aver mai incontrato o comunicato con l'imputato) ma smentita dalle valutazioni formulate sul punto dai giudici che si sono peritati di esaminare il materiale conoscitivo a loro disposizione giungendo alla convinzione concorde che l'imputato all'epoca del fatto e della contestazione fosse dotato di una cognizione e comprensione della lingua italiana sufficiente per cogliere quanto gli veniva contestato. In particolare, è stata positivamente e congruamente valutata la deposizione del personale di polizia intervenuto nonché la circostanza che l'imputato fosse titolare da oltre sei anni di carta di identità rilasciata dal Comune di residenza, a testimonianza ineludibile del radicamento territoriale risalente.
3. Nemmeno il secondo motivo coglie nel segno. Seppure il giudizio di rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menziona possa apparire severo, esso si è manifestato in una motivazione che non è né carente, né contraddittoria né manifestamente infondata. In particolare, non appare illogico (e tantomeno manifestamente illogico) escludere l'esito favorevole del giudizio prognostico sulla capacità dell'imputato di astenersi in futuro dal commettere reati analoghi, sulla base della professionalità specifica dell'imputato.
Come si legge nelle sentenze, l'imputato non è l'ambulante o venditore occasionale (porta a porta o sul litorale estivo che sia) ma è un soggetto ben inserito nel tessuto commerciale del luogo in cui esercitava l'attività. In Catania egli gestiva un negozio in cui vendeva diverse migliaia di accessori contraffatti, a testimonianza della disponibilità economica e relazionale necessaria per far pervenire la mercanzia dai porti di arrivo dall'estremo oriente. Su tali premesse, la valutazione espressa dal giudice, in assenza di elementi positivi per valutare l'astensione da future condotte illecite, appare adeguata e corretta.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023 Il