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Sentenza — n. 44328/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses confiscation revocation appeal citing lack of new evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Rita Annunziata's revocation appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements under Article 28 of Legislative Decree 159/2011. The appellate court rejected her claim that prior documents constituted new evidence and dismissed her argument that a previous Cassation decision regarding similar parties involved a legal error. The court ruled that the cited precedent addressed distinct factual scenarios and legal issues, thereby precluding any claim of inconsistent application or oversight.

Regesto Legislator

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Art. 28 d.lgs. 159/2011; Art. 606 c.p.p.: A revocation request is inadmissible if the alleged grounds do not constitute new evidence or if the cited precedent involved different parties and distinct legal issues, thereby excluding claims of inconsistent judicial reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation prevention revocation appeal new evidence requirement procedural inadmissibility legal inconsistency claim prova della proprietà acquisto di fondi sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 d.lgs. 159/2011
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SU, n. 43668 del 26/05/2022 Cc. Lo Duca
Cass. n. 45805/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA RITA nato, a OTTAVIANO il 15/03/1980 avverso il decreto del 21/03/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la corte di appello di Roma ha rigettato l'stanza di Rita Annunziata per la revocazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 159/2011, come terza interessata, della decisione definitiva sulla confisca di beni imposta con provvedimento della corte di appello di Napoli in data 15 ottobre 2014 con riferimento ad un immobile ed ad un terreno nella sulla titolarità in Palma Campania.

2. Nell'impugnato provvedimento si confutano tutti tre gli argomenti addotti dalla difesa dell'Annunziata osservando in primo luogo che i documenti dalla stessa indicati non costituiscono prova nuova poiché tutta la documentazione era stata acquisita agli atti del procedimento e non può pertanto essere considerata né sopravvenuta né preesistente ma incolpevolmente sconosciuta. In secondo luogo si contesta che la sentenza della cassazione invocata dall'istante per aver accolto sulla base dei medesimi rilievi i ricorsi di altri soggetti, riguardasse posizioni identiche a quella dell'istante: la Corte, pur accogliendo i ricorsi di costoro,ha rigettato il ricorso della Annunziata, fondato sui medesimi motivi addotti in questa sede poiché i beni sono stati ritenuti nella disponibilità del proposto anche a fronte della comprovata incapacità reddituale della ricorrente e della fittizietà delle cessioni intervenute nel tempo, tra cui una a titolo gratuito, dirette a formalizzare la proprietà in capo dei terzi interessati.

Infine la corte d'appello osserva che nella sentenza invocata, a differenza di quanto sostenuto dall'istante, l'accoglimento a favore dei terzi ha riguardato solamente i saldi attivi dei rapporti bancari e assicurativi ma non anche gli immobili.

3. Rita Annunziata ha proposto ricorso con unico motivo fondato sulla violazione di legge (articolo 606 lett.

c) cod. proc. pen. in relazione all'articolo 28 della legge speciale ed al 125 dello stesso codice). In esso viene riportata integralmente l'istanza di revocazione. Si sostiene che il giudice della revisione sia sfuggito al confronto con gli argomenti fondanti la richiesta di revocazione così fornendo una motivazione omissiva rispetto al devoluto nonché graficamente mancante. In particolare nel procedimento di prevenzione la difesa aveva sollevato la questione della efficacia dimostrativa della traccia documentale offerta dalla difesa per giustificare la provvista che aveva consentito alla Annunziata di acquistare gli immobili; nel procedimento di prevenzione la corte di cassazione, investita della questione, era incorsa in una svista, non valutando la censura sollevata dalla difesa di Annunziata Rita ma accogliendo quella analoga sollevata dalla difesa di Cesarano Mafalda e Nunziata Aniello; la questione, come risolta in sede di legittimità, aveva infine indotto la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, a restituire i beni in ragione della liceità della provvista.

In tale contesto la prova nuova è costituita dal provvedimento della autorità giudiziaria a seguito del giudizio di rinvio nei confronti di Cesarano Mafalda e Nunziata Aniello. L'applicazione del principio ivi stabilito consentirebbe di rimediare alla svista in cui è incorsa la Corte di tassazione nel valutare le doglianze della Annunziata. Il provvedimento oggi impugnato è inoltre censurabile poiché, a differenza di quanto ivi sostenuto, la decisione emessa a seguito di rinvio ha riguardato beni appartenenti a Cesarano Mafalda, figlia del proposto.

Esso inoltre non si perita di chiarire per quale ragione il provvedimento a favore di Cesarano Mafalda e Nunziata Aniello non sia prova nuova. Infine, la decisione contestata non coglie che il valore dimostrativo del cennato provvedimento (pronunciato a seguito del rinvio) e della sentenza della corte di cassazione che l'aveva preceduto sta nell'affermazione del valore probatorio della documentazione delle donazioni effettuate, in relazione ai due distinti immobili, a Rita Annunziata e non nell'oggetto del bene restituito.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con memoria inviata via PEC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché formulato per un motivo non consentito. Va premesso che "motivazione omessa rispetto al devoluto nonché graficamente mancante" (questo il vizio dedotto) è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01;

Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Si tratta, all'evidenza, di condizioni non ricorrenti nel caso di specie, dove l'apparato motivazionale, con opportuna sintesi, tocca ogni punto sollevato dall'istanza di revocazione fornendo adeguata risposta.

2. Nel merito, il motivo è manifestamente infondato e non consentito. Si chiede di riconoscere ad una sentenza pronunciata a seguito di rinvio della Corte di Cassazione il significato di res nova, con conseguente idoneità a disarticolare il complesso probatorio sulla cui base era stato deciso il caso oggetto di revocazione. Tuttavia, come evidenziato nell'impugnato provvedimento, ad escludere che la decisione menzionata possa assumere tale valenza ostano plurimi fattori, che si possono riassumere nel fatto che la sentenza sia stata pronunciata inter alios (Mafalda Cesarano e Aniello Nunziato), in materia estranea all'oggetto della revocazione (saldi attivi di rapporti bancari e assicurativi) e per ragioni eterogenee.

In relazione a quest'ultimo profilo, nel caso della ricorrente vi erano, oltre alla convivenza ed alla accertata fittizia intestazione, la "certa incapienza... indiscussa o processualmente acquisita" (pg.15); per contro, nel caso di Cesarano e Nunziato era stata valutata (pg.17) come indebita la pretesa che dalle parti venisse fornita la prova della liceità della provvista investita nei prodotti finanziari ed assicurativi. Proprio l'ultimo profilo menzionato (in sostanza, la diversità di ratio decidendi tra la risposta data dalla Suprema Corte a Mafalda Cesarano e Aniello Nunziato, da un lato, e quella fornita a Rita Annunziata, dall'altro) permette di escludere che vi sia stata una 'svista' e che, come si assume, due argomenti identici siano stati trattati diversamente all'interno della medesima decisione del Suprema Collegio.

In definitiva la richiesta di revisione si risolve nel tentativo di reintrodurre nel procedimento di revisione oramai esaurito tematiche già risolte nella sede propria. Il motivo si pone al di fuori dei limiti delineati dalle lettere a, b e c dell'art.28 d. I.vo 159/2011 e quindi non è consentito. Infatti, come sottolineato nell'impugnato provvedimento, prova nuova in tema di confisca di prevenzione è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva (SU, n. 43668 del 26/05/2022 Cc.

Lo Duca Rv. 283707 - 01), categoria all'interno della quale non rientrano né il decreto pronunciato a seguito dell'annullamento inter alios (che esula dal perimetro della lettera b dell'art.28) né la 'rilettura o reinterpretazione' del dictum di questa Corte nella sentenza n.45805/2021.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen