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Sentenza — n. 44325/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls first-instance judgment for misapplying prescription terms by confusing a mitigating circumstance with an independent crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment which had declared the defendant not liable due to prescription. The prosecutor argued that the court incorrectly applied the prescription period for a specific crime rather than the base offense. The court ruled that the cited provision is merely a mitigating circumstance, not a separate crime, meaning the prescription period must be calculated based on the maximum penalty of the underlying offense.

Regesto Legislator

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Art. 648 comma 2 c.p.; Art. 157 c.p.: A mitigating circumstance does not constitute an independent crime; therefore, the prescription period must be calculated based on the maximum penalty of the base offense, not the specific circumstance.

Parole chiave

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prescription period calculation mitigating circumstance independent crime criminal liability extinction statutory interpretation first instance annulment penal code provisions attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648 comma 2 c.p.
Art. 157 c.p.
284186 - 01: "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod.
Art. 606 lett. b) c.p.p.
Il sostituto procuratore Generale presso la corte di appello di Ancona ha presentato ricorso deducendo violazione di legge ex art. 606 lett.
D.I.vo 8 novembre 2021 n.195
articolo 648 c.p
Ed è pertanto corretto il rilievo sollevato nel ricorso secondo cui la prescrizione va determinata in relazione all'a previsione del primo comma dell'articolo 648 c.p.
art. 157 cod. pen
284186 - 01: "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, imp. Dahani Nour Eddine
(ex multis: Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, imp. Dahani Nour Eddine, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: CARUNTU CLAUDIU IONUT nato a BUCAREST( ROMANIA) il 27/12/1982 avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale di Ascoli Piceno, dando atto della intervenuta riqualificazione del fatto contestato nell'ipotesi di ricettazione di denaro o altra utilità proveniente da contravvenzione (art.648 comma 2 cod. pen.) ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato a lui ascritto per l'intervenuta prescrizione.

2. Il sostituto procuratore Generale presso la corte di appello di Ancona ha presentato ricorso deducendo violazione di legge ex art. 606 lett.

b) c.p.p. osservando che ai fini del calcolo della prescrizione non deve farsi riferimento all'ipotesi circostanziata ma a quella della pena base salvo per le aggravanti delle quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quelle ordinarie e per quelle ad effetto speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 t 1. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente osservato che il riferimento contenuto in sentenza all'ipotesi del secondo comma dell'art.648 cod. pen. va invece intesto al quarto comma della stessa disposizione. A seguito di inserimenti successivi (ad opera dell'art.1 comma 1 lett.

c) n.1 del d. I.vo 8 novembre 2021 n.195) la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto è ora 'scivolata' al quarto comma. E che a tale ipotesi il giudice e le parti intendessero fare riferimento (e non alla ricettazione di denaro o cose provenienti da contravvenzione secondo la alla previsione del secondo comma) è reso manifesto dal fatto che la imputazione espressamente indica l'origine furtiva del telefono sottratto a Diaconu Costica. La disposizione menzionata non ha perduto la propria caratteristica di costituire una circostanza attenuante e non una ipotesi autonoma di reato.

Ed è pertanto corretto il rilievo sollevato nel ricorso secondo cui la prescrizione va determinata in relazione all'a previsione del primo comma dell'articolo 648 c.p. (ex multis: Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, imp. Dahani Nour Eddine, Rv. 284186 - 01: "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base").

La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, competente trattandosi di impugnazione per saltum, non essendo allo stato il reato estinto per prescrizione, dovendosi sommare agli otto anni corrispondenti alla pena edittale massima per il reato, un quarto (due anni) per le successive interruzioni oltre ai periodi di sospensione (tra cui quella prevista dalla legislazione emergenziale COVID-19) intervenuti nel corso del procedimento di primo grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023 Il Consigl