Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such defects in motivation are not admissible grounds for cassation unless they are immediately and obviously evident from the contested decision's text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The Court of Cassation may not examine appeals based solely on alleged defects in the motivation regarding the existence of statutory grounds for acquittal, as these fall outside the admissible grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da TRIAA BILEL n. in Tunisia il 4/9/1995 avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Imperia in data 13/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza il Gíp del Tribunale di Imperia, su concorde richiesta delle parti, applicava a Triaa Bilel in relazione ai reati ascrittigli la pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa quale aumento a titolo di continuazione sulla maggior pena di cui alla sentenza n. 251/21 del Tribunale di Imperia.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.Luca Ritzu, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).
Nella specie le deduzioni difensive in punto d'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. sono del tutto generiche.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 Ottobre 2023 La consigliera estensore La Pre