Cassation annuls appeal order for detained defendant due to new law requiring service at detention facility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order declaring the appeal inadmissible against a detained defendant. The defense argued that Article 581 of the Code of Criminal Procedure did not apply to prisoners, citing new legislative changes mandating service of process at the detention facility. The Court agreed, ruling that recent amendments to the Code of Criminal Procedure explicitly require service at the place of detention for imprisoned defendants, rendering the appeal order legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1 ter cod.proc.pen.; Art. 156, 157 ter, 164 cod.proc.pen.: The requirement for a defendant to declare or elect domicile under Article 581 does not apply to detained defendants, as new provisions mandate that all notifications be served at the place of detention regardless of any domicile declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TOURE ISMAILA n. in Senegal 1'1/6/1998 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino in data 4/4/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del locale Tribunale che, in data 19/1/2023, l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di tentata rapina aggravata. I giudici d'appello evidenziavano che l'impugnazione non conteneva la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato in violazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Luca Tommaso Calabrò, deducendo: 2.1 la nullità dell'ordinanza impugnata, risultando impossibile l'individuazione del procedimento penale cui si riferisce la decisione, stante l'indicazione di un numero di ruolo relativo a diversa imputazione e la mancata specificazione della data dell'impugnazione: 2.2 la violazione di legge in quanto la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, codice di rito non trova applicazione in relazione agli imputati detenuti, quali il Toure, nei cui confronti, a norma dell'art. 156 cod.proc.pen., le notificazioni debbono essere eseguite nel luogo di detenzione. Inoltre, nell'ipotesi di scarcerazione, a mente dell'art. 161, comma 3, cod.proc.pen., l'imputato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione o elezione di domicilio sicché ad avviso della difesa la Corte di merito ha errato nel ritenere a carico dell'appellante l'obbligo di dichiarazione o elezione del domicilio sebbene detenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato in quanto, a prescindere dall'inesatta indicazione del numero d'iscrizione nel registro notizie di reato, l'identificazione del procedimento è assicurata dal riferimento al numero di ruolo in appello, dalla univoca indicazione della data di emissione della sentenza impugnata, dell'autorità emittente, del titolo di reato e della pena inflitta.
2. Il secondo motivo pone il problema dell'ambito di applicabilità della disposizione censurata ed è fondato. Il tenore letterale dell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. non opera alcuna differenziazione tra imputati liberi e detenuti e lo specifico richiamo al giudizio d'appello che si coglie nel riferimento alla "notificazione del decreto di citazione a giudizio" potrebbe indurre a ritenere che si tratti di norma speciale che deroga a quelle previste in via generale in tema di notificazioni. Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione già confutata in sede di legittimità con argomenti che meritano condivisione. 2.1 Questa Corte con la sentenza n. 33355/23, resa all'udienza del 28/6/23, Quattrocchi, Rv.285021, in caso del tutto analogo, ha ritenuto che la disposizione censurata non operi nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, argomentando che il d.lgs 150/22: -ha novellato l'art. 156 cod.proc.pen., prevedendo che le notificazioni all'imputato detenuto "anche successive alla prima" sono eseguite "sempre" nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; - ha introdotto l'art. 157 ter, "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto", in cui, al comma 3, si stabilisce che in caso di impugnazione dell'imputato o nel suo interesse la notificazione dell'atto di citazione "è sempre eseguita" presso il domicilio dichiarato o eletto ex art. 581, commi 1 ter e quater"; -ha novellato l'art. 164 codice di rito, prevedendo che "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456,552 e 601 nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156 comma 1 cod.proc.pen.".
Siffatta ricognizione dà conto della giuridica impossibilità di riconoscere alla norma in discorso il carattere della specialità derogatoria. L'interpretazione qui condivisa, che si pone nella scia dei principi già affermati da Sezioni Unite S., n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869-01, secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, è stata di recente ribadita anche da Sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023, Toure, Rv 285029.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per il giudizio. Così deciso in Roma il 12 Ottobre 20