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Ordinanza — n. 44025/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds regarding sentencing agreement validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the court's verification of statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The defense argued a defect in reasoning regarding these grounds, but the Court held that such arguments are not admissible in cassation unless they involve the defendant's consent or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification, explicitly excluding defects in reasoning regarding statutory acquittal grounds unless immediately apparent from the record.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility Criminal Procedure Code Statutory acquittal grounds Defect of reasoning Sentencing agreement validity concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Bruno Salernitano, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Bruno Salernitano, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102
dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da PIAZZA EMANUELA n. a Palermo il 26/3/1970 avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Bologna in data 30/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, applicava a Piazza Emanuela in relazione ai reati ascrittile la pena di anni tre di reclusione, sostituita con quella della detenzione domiciliare per una pari durata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Bruno Salernitano, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Pertanto, pur permanendo sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma .1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).

Nella specie le deduzioni difensive in punto d'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. sono del tutto generiche.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am