Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court ignored specific evidentiary gaps and failed to assess the defendant's criminal history. The court rejected these claims as generic, noting that the appealed order already adequately addressed all substantive arguments regarding the severity of evidence and the risk of recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 cod. proc. pen.; Art. 23 comma 8 D.L. 137/2020: Appeals against orders confirming precautionary measures are inadmissible if they merely repeat grounds already scrutinized and dismissed in the contested order without providing new specific legal arguments.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GRIMALDI SALVATORE n. a Napoli il 24/12/2002 avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona in data 12/5/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Ciro Arino
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Ancona rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Grimaldi avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva applicato all'indagato la misura dell'obbligo di dimora nel luogo di residenza in relazione al delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen. commesso in Ascoli Piceno il 13/4/23.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria. Il difensore assume che i giudici della cautela abbiano trascurato diversi elementi nella ricostruzione dell'episodio contestato, non essendosi soffermati sul lasso temporale intercorso tra il fermo del Grimaldi e l'ora di formalizzazione della denunzia da parte della vittima; sull'assenza di controlli in relazione alle passeggere che viaggiano con l'indagato, sulle incertezze della p.o. nel riconoscimento degli oggetti preziosi rinvenuti.
Inoltre, la difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla P.g. subito dopo il fermo in assenza delle garanzie di legge. Il difensore aggiunge che non risulta attendibile il riconoscimento del prevenuto da parte della vittima e lacunosa l'informativa di P.g. in ordine alle ragioni del fermo di polizia avvenuto in assenza di un atto di denunzia-querela. Quanto alle esigenze cautelari il ricorrente lamenta che il Gip emittente, le cui valutazioni sono state recepite dall'ordinanza impugnata, non ha differenziato le posizioni dei fermati ed ha trascurato lo stato di incensuratezza del Grimaldi, effettuando un'erronea prognosi in ordine alla pena irrogabile in fase di giudizio.
Il difensore si duole, infine, delle valutazioni del collegio cautelare in punto di attualità e concretezza del rischio di recidiva, evidenziando l'assenza di indici che depongano per la proclività a delinquere dell'indagato.
3. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità delle censure proposte che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi con corretti argomenti giuridici dall'ordinanza impugnata. Va preliminarmente chiarito che non possono trovare ingresso in questa sede doglianze che concernono la misura precautelare del fermo di P.g. e la successiva udienza di convalida, trattandosi di provvedimenti autonomamente impugnabili, le cui eventuali irregolarità non refluiscono nell'ordinanza ex art. 27 cod.proc.pen. Quanto agli elementi di cui i giudici della cautela avrebbero pretermesso l'esame il difensore omette di chiarirne la decisività in rapporto alle emergenze scrutinate dall'ordinanza censurata.
Invero, il Tribunale ha dato conto degli elementi che fondano la gravità indiziaria con argomenti con cui la difesa non si confronta in termini puntuali, stante la precisa confutazione operata in ordine a tutti i rilievi difensivi pertinenti al thema decidendi: la pretesa divergenza tra i beni sequestrati agli indagati e quelli oggetto di denunzia, le assertive deduzioni circa l'inattendibilità del riconoscimento fotografico della vittima, l'irrilevanza dell'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato alla P.g. in quanto non utilizzate a sostegno del giudizio di gravità indiziaria. 3.1 Analogamente con riguardo al rischio concreto ed attuale di reiterazione di condotte della stessa specie l'ordinanza impugnata ha chiarito che lo stesso radica nelle modalità commissive del fatto, le quali denotano programmazione e professionalità nell'esecuzione dell'illecito, realizzato in trasferta e concOrsualmente, a dimostrazione della contiguità del prevenuto a qualificati ambienti criminali, legittimamente negando valore dirimente allo stato di incensuratezza dell'indagato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 Ottobre 20