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Sentenza — n. 44022/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44022/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44022/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.LICATA MICHELE ANGELO n. a Marsala in data 20/8/1963 2.ABRIGNANI MARIA VITA n. a Marsala il 10/1/1963 3.LICATA CLARA MARIA n. a Erice il 25/8/1988 4.LICATA VALENTINA n. a Erice il 22/1/1987 5.LICATA SILVIA n. a Erice 18/12/1993 6. LI MANDRI MARIA PIA n. a Marsala il 30/5/193q avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo in data 6/2/2023 visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;letta la requisitoria del P.G., dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le note difensive degli Avv.ti Carlo Ferracane e Salvatore Pino

Regesto Legislator

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art. 646 cod.pen, art. 304 cod.proc.pen, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44022/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Spinelli. Segnalano, altresì, che -nonostante l'ingente importo delle operazioni per fatture inesistenti- la provvista illecita è stata individuata ed isolata dalla redditualità lecita delle singole società; che i debiti erariali risultano integralmente saldati mediante procedura conciliativa e che l'alterazione delle regole concorrenziali che consegue a qualsiasi illecito nell'attività d'impresa non è criterio sufficiente a decretarne l'illiceità per confusione; 2.5 la violazione dell'art. 27, comma 6, D. Lgs n.159/2011 in relazione al termine di durata massima, a pena d'inefficacia dei provvedimenti di confisca, del giudizio d'appello.

Parole chiave

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beni di famiglia impiego illecito di valori patrimoniali società familiare società di consumo assegno familiare trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod.pen
art. 304 cod.proc.pen
Infatti, l'art. 304 cod.proc.pen., richiamato dalla cennata disposizione, esclude l'effetto sospensivo quando il rinvio, seppure oggetto di richiesta difensiva, sia stato disposto per esigenze di acquisizione della prova.
art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.LICATA MICHELE ANGELO n. a Marsala in data 20/8/1963 2.ABRIGNANI MARIA VITA n. a Marsala il 10/1/1963 3.LICATA CLARA MARIA n. a Erice il 25/8/1988 4.LICATA VALENTINA n. a Erice il 22/1/1987 5.LICATA SILVIA n. a Erice 18/12/1993 6. LI MANDRI MARIA PIA n. a Marsala il 30/5/193q avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo in data 6/2/2023 visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;letta la requisitoria del P.G., dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le note difensive degli Avv.ti Carlo Ferracane e Salvatore Pino

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnato decreto la Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le misure di prevenzione, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Trapani in data 28/2/2019, disponeva la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale di plurime società riferibili al proposto; revocava la confisca di alcuni beni di proprietà della Wine Resort di Abrignani Vita Maria & C. e confermava nel resto il provvedimento impugnato.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione con unico atto gli Avv.ti Carlo Ferracane e Salvatore Pino nell'interesse di Michele Licata e dei terzi interessati, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs n. 159/2011 con riferimento alla perimetrazione delle confische e all'applicazione del giudizio di sproporzione tra fonti e impieghi dell'intero nucleo familiare nonché con riguardo alla ricomprensione nel quantum confiscabile anche di importi di derivazione lecita. I difensori premettono che i decreti di prevenzione hanno ravvisato a carico del Licata Michele una pericolosità generica cronologicamente circoscritta al periodo 2006-2015 e hanno stimato l'entità della sproporzione tra fonti reddituali, finanziarie e patrimoniali, lecite e impieghi in euro 22.876,157,25 in riferimento all'intero nucleo familiare del Licata, recependo gli esiti della perizia collegiale svolta in primo grado.

In particolare i periti hanno annoverato tra gli impieghi ingiustificati alcuni movimenti bancari per complessivi 13.184.888,32 in addebito ai conti correnti personali della famiglia Licata, destinati ai conti correnti delle società a responsabilità limitata Roof Garden, Delfino, Delfino ricevimenti, Rubi e relativi a finanziamento soci ovvero versamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale. La difesa sostiene che detto importo, corrispondente al complesso dei pagamenti relativi alle fatture per operazioni inesistenti contestate nel proc. 3868/2015 (tuttora non irrevocabilmente definito), asseritamente oggetto di appropriazione indebita ai danni delle società e in favore del Licata, non può essere considerato affetto da illiceità originaria trattandosi di redditi regolari prodotti dalle società e mai effettivamente fuorusciti dal circuito operativo delle compagini dal momento che i componenti della famiglia Licata li avevano reindirizzati nei conti aziendali di provenienza, come accertato dal Tribunale di Marsala che ha escluso la sussistenza del delitto ex art. 646 cod.pen. contestato al proposto nel cennato procedimento.

Aggiunge che il meccanismo delle fatturazioni per operazioni inesistenti con il corredo dei costi portati in deduzione era funzionale ad assicurare un illecito risparmio fiscale alle società ma non a realizzare lo spossessamento del patrimonio delle stesse in quanto le restituzioni mediante le causali di finanziamento infruttifero soci e versamento soci in conto di aumento capitale impediscono di configurare distrazioni a fini personali delle risorse societarie con conseguente superamento della presunzione di origine illecita delle somme in discussione, direttamente discendente dai reati contestati nel proc. n. 3868/15.

La Corte d'Appello, secondo i ricorrenti, ha omesso di considerare che il richiamato procedimento penale si è concluso con sentenza del Tribunale di Marsala che ha escluso la sussistenza di condotte appropriative delle risorse societarie proprio con riguardo ai 13 milioni di euro costituenti l'ammontare complessivo delle fatturazioni per operazioni inesistenti. Deve, pertanto, ritenersi che alla cennata pronunzia consegua l'esclusione dell'illiceità delle somme in discussione che non possono essere considerate nel giudizio di sperequazione. Quanto all'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti come fittizie voci di costo che hanno generato un illecito risparmio d'imposta, i difensori segnalano che il vantaggio fiscale conseguito è ontologicamente differente e disgiunto rispetto all'ammontare dei pagamenti fittizi,rimasti sempre nella disponibilità delle società.

Pertanto, la Corte territoriale ha, secondo i ricorrenti, indiscriminatamente ampliato i termini della confisca sebbene nella specie non possano trovare applicazione gli evocati principi in materia di riutilizzo per finalità aziendali di fondi connotati da intrinseca illiceità; 2.2 la violazione di legge con riferimento all'inclusione nella confisca di prevenzione dei fondi relativi a disinvestimenti/investimenti effettuati dai componenti della famiglia Licata; violazione del principio di correlazione temporale tra la misura ablativa e la manifestazione di pericolosità sociale, violazione degli artt. 23, comma 1 e 7, in relazione all'art. 125, comma 2, cod.proc.pen.

Motivazione apparente. I difensori lamentano che la Corte territoriale ha ritenuto di qualificare come redditi illeciti, maturati in costanza di pericolosità e frutto di dividendi delle società del gruppo, alcune disponibilità finanziarie della famiglia Licata sebbene il collegio peritale abbia ritenuto che la gran parte delle consistenze accreditate sui rapporti bancari personali derivava dalla dismissione per cessione o scadenza di investimenti finanziari familiari risalenti ad epoca antecedente l'emergere della pericolosità sociale, in quanto tali da inscrivere tra le fonti lecite.

A fronte delle richiamate valutazioni tecniche risulta erronea la qualificazione operata nel decreto come redditi delle disponibilità finanziarie inerenti investimenti familiari risalenti ad epoca antecedente il 2006 e censurabile la metodologia adottata dal decreto impugnato, consistente nella comparazione degli impieghi con i soli redditi dichiarati, arbitrariamente espungendo dalla comparazione la quota delle disponibilità finanziarie e di investimento originata prima della manifestazione di pericolosità. La tesi dei giudici territoriali secondo cui i disinvestimenti familiari sarebbero derivati da "finanza priva di qualsiasi lecita giustificazione" e verosimilmente da dividendi delle società, ampiamente finanziate con denaro di ingiustificata provenienza nel periodo di pericolosità, tende -secondo i difensori- ad un illegittimo ampliamento della confisca ad acquisizioni che si pongono fuori del perimetro di pericolosità delineato, in contrasto con la valutazione del Tribunale di prevenzione di Trapani che non aveva considerato le disponibilità in discorso ai fini della confisca; 2.3 la violazione dell'art. 24, comma 1, D.Lgs n. 159/2011 con riferimento all'individuazione delle quote illecite suscettibili di generare confisca con riferimento all'applicazione del criterio di sproporzione e alla ritenuta preponderanza delle parti illecite, idonea a dar luogo alla confisca integrale anche delle somme elargite dal proposto ai componenti del proprio nucleo familiare, nonché violazione del principio di correlazione temporale con riguardo ai medesimi aspetti.

I difensori sostengono che la Corte d'appello ha ritenuto, in accoglimento del gravame del P.m., di dar luogo ad una confisca totalitaria affermando l'esistenza di un'indiscriminata espansione delle componenti patrimoniali illecite rispetto a quelle lecite. Tuttavia, siffatta valutazione deve reputarsi viziata fondandosi sulla qualificazione in termini di illiceità di risorse le cui provviste anche il collegio peritale aveva collocato in epoca antecedente la manifestazione di pericolosità; sulla proiezione retroattiva dei criteri probatori della prevenzione con onere a carico del proposto di dimostrare la liceità di fonti ante 2006; su un metodo di comparazione basato esclusivamente sui flussi reddituali netti in contrasto con l'ambito applicativo dell'art. 24, comma 1, D.Lgs 159, che ricomprende nel giudizio di sproporzione unitamente al reddito dichiarato quello derivante dall'attività economica.

Aggiungono che la Corte di merito ha di fatto invertito i rapporti di presunzione logica in quanto, anziché inferire la natura illecita dal perimetro della pericolosità, ha richiamato sproporzioni esterne allo stesso come sintomatiche di illecite accumulazioni; ha inserito nel giudizio di sproporzione tra le fonti le operazioni extraconto, tralasciate dai periti, e ha qualificato come illeciti gli importi versati a titolo di finanziamento soci e versamenti in conto aumento capitale, valutazione contraddetta dagli esiti del processo penale più volte richiamato sub 2.1.

A detto riguardo i difensori segnalano ulteriormente che la voce relativa a tali finanziamenti ha una rilevanza decisiva nel giudizio di preponderanza sicché il riconoscimento della loro liceità ne imponeva la rivisitazione, non apparendo corretta la comparazione instaurata dai giudizi territoriali tra gli apporti finanziari dei soci ed i capitali sociali delle società ai fini della valutazione di preponderanza delle componenti illecite. Inoltre, a detto riguardo i ricorrenti assumono l'erroneità dell'importo di euro 25milioni indicato dal P.m. in sede d'appello quale ammontare dei proventi illeciti reinvestiti nell'arco di un decennio dal Licata, segnalando la duplicazione della somma a titolo di Iva evasa, la mancata considerazione dell'intervenuta assoluzione dal delitto di malversazione nel proc. n. 1706/14, l'avvenuta sterilizzazione delle voci di risparmio fiscale per effetto della regolarizzazione amministrativa, circostanze tutte incidenti sulla valutazione di preponderanza degli apporti illeciti; 2.4 la violazione degli artt. 24,1,4 e 16 D.

Lgs n. 159/2011 con riferimento all'imposizione di una confisca totalitaria da impresa illecita nei confronti del proposto e dei membri del nucleo familiare. Violazione degli artt. 23, commi 1 e 7 D.Igs 159 in relazione all'ad. 125, comma 2, cod.proc.pen. per motivazione apparente. I difensori sostengono che la valutazione di preminenza delle immissioni illecite nei compendi aziendali confiscati sia avvenuta sulla base di parametri erronei, valorizzando il conferimento di ingentissime somme di danaro liquido sulla base di un raffronto con il mero dato dei capitali sociali, inidoneo a cogliere la patrimonialità delle società ed ignorando gli accrescimenti leciti derivati in epoca antecedente la pericolosità dall'ordinaria attività commerciale.

Inoltre, le risorse ritenute contaminanti sono state riconosciute di natura lecita in sede penale e non si è considerato che la famiglia Licata disponeva di fondi ed investimenti formati per la gran parte in epoca antecedente l'emersione della pericolosità sociale sicché non appare giustificato il giudizio di preponderanza formulato dal decreto impugnato, in contrasto con la valutazione formulata al riguardo dal primo giudice. Aggiungono i ricorrenti, alla luce del richiamo operato dal decreto impugnato alla violazione delle regole di libera concorrenza, che in materia di prevenzione non possono trovare integrale applicazione i principi giurisprudenziali in tema di impresa mafiosa né, non vedendosi in ipotesi di pericolosità qualificata, quelli in particolare enunziati dalle Sez.

U. Spinelli. Segnalano, altresì, che -nonostante l'ingente importo delle operazioni per fatture inesistenti- la provvista illecita è stata individuata ed isolata dalla redditualità lecita delle singole società; che i debiti erariali risultano integralmente saldati mediante procedura conciliativa e che l'alterazione delle regole concorrenziali che consegue a qualsiasi illecito nell'attività d'impresa non è criterio sufficiente a decretarne l'illiceità per confusione; 2.5 la violazione dell'art. 27, comma 6, D. Lgs n.159/2011 in relazione al termine di durata massima, a pena d'inefficacia dei provvedimenti di confisca, del giudizio d'appello.

Illegittimità di alcune sospensioni dei termini di procedura. Illegittimità e carenza assoluta di motivazione dei due decreti di proroga del termine emessi dalla Corte d'Appello. I difensori sostengono che la Corte d'Appello ha superato il limite legale per decidere ai sensi dell'ad. 27, comma 6, D.Igs n.159/2011, il cui rispetto è condizione d'efficacia delle confische. Premesso che il deposito dei ricorsi in appello risale al 10/9/2019, che la causa veniva trattenuta in decisione il 6/2/2023 e il decreto impugnato risulta depositato il 19/4/2023, nel termine riservato di gg 90, si censurano i due rinvii disposti alle udienze del 8/2/21 e 22/6/21, a richiesta di uno dei difensori del proposto per acquisire la sentenza resa nel proc. n.3868/15, in quanto illegittimi, essendo stati adottati in carenza delle condizioni stabilite dall'art. 24, comma 2, D.Lgs 159/11.

Infatti, l'art. 304 cod.proc.pen., richiamato dalla cennata disposizione, esclude l'effetto sospensivo quando il rinvio, seppure oggetto di richiesta difensiva, sia stato disposto per esigenze di acquisizione della prova. Ha, dunque, errato la Corte territoriale nel ritenere i rinvii richiesti dalla difesa e finalizzati al completamento della piattaforma cognitiva dei giudici d'appello come suscettibili di determinare la sospensione del termine di efficacia della confisca. Peraltro, la stessa Corte all'udienza del 21/12/2020 aveva disposto altro rinvio a richiesta dei difensori per acquisire altra sentenza, senza disporre alcuna sospensione dei termini.

Aggiungono i difensori che sono da ritenere parimenti illegittime le sospensioni disposte alle udienze del 25 ottobre 2021 e 11 luglio 2022 per complessità della procedura senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 quinto motivo ha carattere preliminare ed è manifestamente infondato. Nella specie il deposito dei ricorsi in appello è avvenuto il 10/9/2019 e il deposito del decreto della Corte territoriale il 19/4/23 ovvero a distanza di 3 anni 7 mesi e 8 gg. La difesa sostiene l'illegittimità delle sospensioni disposte in relazione ai rinvii dalla stessa richiesti alle udienze dell'8 febbraio e 28 giugno 2021, richieste motivate, la prima, dalla imminente definizione del proc. 3868/15 a carico del Licata per violazioni finanziarie, truffa per conseguire erogazioni pubbliche, malversazione e altro; la seconda dalla necessità di attendere il deposito delle motivazioni.

Il complessivo rinvio (protrattosi fino al 25/10/21) è pari a gg 259 (mesi 8 e gg 19). 1.1 Dall'accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza emerge la palese infondatezza dell'eccezione difensiva giacché alle due proroghe di mesi sei ciascuna, legittime in quanto fondate sulla complessità della procedura, ampiamente desumibile dalla varietà ed entità del compendio sequestrato, dal numero delle parti e dalle questioni sollevate con il gravame, si sommano i rinvii ad efficacia dilatoria disposti ad istanza della difesa alle udienze del 19/2/2020, 11/4/21, 21/11/2022, nonché il termine di gg 90 fissato per il deposito della motivazione per complessivi anni uno, mesi undici gg ventisei (complessivi gg. 721) ulteriori rispetto alle sospensioni pari a mesi 8 e gg 19 che la difesa contesta.

Quanto ai rinvii in questione, richiesti dalla difesa, deve rammentarsi che il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 - 05; n. 33533 del 25/06/2021, Rv. 281862 - 01).

Con riguardo alla confisca, che esclusivamente rileva in questa sede, la giurisprudenza ha precisato che l'assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., e il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019,Rv. 277438-02;

Sez. 5 , n. 50202 del 08/10/2019, Rv. 278049-01). Pertanto, non appare censurabile la determinazione sospensiva della Corte di merito dal momento che la giustificazione addotta dalla difesa a sostegno delle richieste di rinvio, recepita dai giudici d'appello, risponde ad esigenze eminentemente difensive, stante l'esito non vincolante della decisione penale e atteso l'onere del collegio di valutare i fatti (già ampiamente documentati in atti) secondo i parametri propri del giudizio di prevenzione. Questa Corte ha in più occasioni precisato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rinvio del procedimento richiesto dal proposto o dal suo difensore è idoneo a determinare la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento di sequestro o di P confisca, senza che, per escluderla, sia discriminante il motivo dell'istanza, giacché - a norma dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le cui disposizioni si applicano, "in quanto compatibili", anche al procedimento di prevenzione in forza del richiamo alle "cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare" contenuto negli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - la limitazione dell'effetto sospensivo al solo caso di impedimento della parte privata non è prevista in via esclusiva; né, in caso di procedimento nei confronti di più soggetti, ai fini della produzione dell'effetto sospensivo, è necessario che l'istanza sia formulata da tutti gli interessati, essendo sufficienti l'adesione anche implicita o la non opposizione delle parti che non l'hanno avanzata ( in fattispecie analoga, Sez. 1, n. 40518 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 270968 - 01; n. 35793 del 15/02/2019, Rv. 276939 - 01).

Deve ritenersi di conseguenza ottemperato il termine di durata della fase d'appello ai fini dell'efficacia della confisca.

2. Non è fuor di luogo rammentare, in premessa all'esame dei residui motivi, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, di talché è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080-01; Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Rv. 279435 -01). Nella specie la Corte territoriale ha rassegnato una motivazione connotata da effettività, coerenza e completezza giustificativa che la difesa confuta con argomenti che, sotto l'egida della violazione di legge, tendono ad una rivalutazione del merito.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La piattaforma valutata in sede di prevenzione è coincidente con quella alla base del procedimento penale che ha visto il Licata imputato per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di debiti tributari (artt. 2 e 10 quater d.leg.vo 74/2000,commessi negli anni tra il 2008 e il 2013 nell'esercizio delle attività riferibili alle società Delfino srl, Roof Garden srl,Delfino Ricevimenti, Rubi srl), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, conclusosi con la declaratoria di prescrizione in relazione alle fattispecie consumate fino al 2010 e con la condanna del prevenuto per i residui addebiti ( ad eccezione della malversazione per cui già in primo grado il proposto era intervenuta assoluzione).

La difesa non propone censure in punto di pericolosità generica ma esclusivamente in ordine al quantum del profitto confiscabile e ai criteri della sua determinazione. La Corte d'Appello ha argomentato sulla scorta dei dati emergenti dall'elaborato peritale acquisito in atti l'incapienza economico-finanziaria del Licata nel periodo di manifestata pericolosità sociale (2008-2015), precisando, altresì, che siffatta situazione risulta documentata fin dagli anni 90, circostanza che impone di escludere che le somme investite dal proposto nel periodo di pericolosità potessero essere state lecitamente accumulate negli anni precedenti.

Il decreto impugnato (pag.

17) ha, in particolare, indicato una disponibilità complessiva negli anni in questione ammontante ad euro 215.142,36 (redditi leciti meno spese familiari) a fronte di versamenti in contanti sui conti del proposto e dei familiari pari ad euro 7.017.898,91. I riferimenti della Corte alle ingenti movimentazioni di contanti anche attraverso operazioni extraconto (cambio assegni) e all'alterazione del libero mercato per effetto del reclutamento di numerosi piccoli imprenditori della zona che operavano per il Licata con introiti assai modesti risultano effettuati nell'ambito della valutazione della pericolosità e non, come sostiene la difesa, indebitamente inseriti nel giudizio di sproporzione e di preminenza ai fini della confisca. Quanto all'importo di euro 13.184.888,32, pari ai pagamenti effettuati dalle società del gruppo a fornitori fittizi, i giudici territoriali hanno fornito risposta ai rilievi difensivi (pag.

22) argomentando circa la derivazione illecita delle somme apparentemente utilizzate per i pagamenti donde l'irrilevanza della successiva reimmissione nel circuito societario, valutazione questa già espressa anche dal Tribunale laddove ha evidenziato che il Licata ha sempre considerato le società, i loro beni e rispettivi patrimoni e quello suo personale e dei familiari " un unicum indistinto" e ha utilizzato le attività imprenditoriali anche con modalità illecite per accumulare ingenti quantità di risorse in parte distratte a proprio beneficio e in parte reimmesse nel circuito aziendale, senza che tuttavia siffatte movimentazioni valgano a giustificare le disponibilità finanziarie originarie.

Con riguardo alla regolarizzazione delle pendenze fiscali mediante procedure conciliative il decreto ha chiarito che il pagamento delle imposte evase è avvenuto ad iniziativa dell'amministratore giudiziario dopo il sequestro dei beni. I giudici territoriali hanno, inoltre, esposto le ragioni per cui i finanziamenti da parte dei soci e i versamenti effettuati in conto aumento capitale nei confronti di società del gruppo non possono considerarsi apporti leciti, esemplificando, sulla scorta delle risultanze peritali, circa le immissioni effettuate in favore di Roof Garden e Delfino di consistenti risorse incompatibili con i modesti redditi leciti percepiti dal proposto e dai familiari nel periodo di riferimento.

L'esito assolutorio dall'addebito di appropriazione indebita (ovvero dalla malversazione ex art. 316 bis cod.pen) insistentemente richiamato dalla difesa è insuscettibile di disarticolare la trama giustificativa del decreto impugnato in quanto, come rimarcato dai giudici d'appello, la reimmissione anche totale degli importi fittiziamente ascritti a costi sotto la voce pagamento fornitori non vale a sanare l'originaria illiceità delle risorse provenienti dalle fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dalla utilizzazione a fini fiscali delle fatture per operazioni inesistenti, fattispecie in ordine alle quali risulta definitivo l'accertamento di responsabilità del proposto.

3. Ad analoghi esiti deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo. La Corte distrettuale ha giustificato a pag. 31 la riconduzione nell'ambito del giudizio di sproporzione delle somme riscosse quale rimborso titoli, segnalando come, a fronte dei redditi irrisori percepiti negli anni precedenti, il Licata avesse visto un improvviso, cospicuo e ascendente incremento delle proprie entrate per tutto il periodo di accertata pericolosità, a partire dal 2007, situazione che in assenza di prova circa la provenienza degli investimenti originari ha fondato la valutazione di illiceità di dette risorse.

Il motivo come formulato pecca, peraltro, di genericità in quanto la difesa non spiega quali disinvestimenti e rimborsi ricadenti nel periodo di pericolosità derivino da operazioni finanziarie temporalmente risalenti ad epoca precedente il 2007, limitandosi a richiamare un passaggio della relazione peritale senza chiarire natura, epoca ed entità delle somme contestate. Questa Corte ha chiarito che in tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014 ,dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 - 01), onere nella specie non assolto. Nonostante l'asserita imprecisione terminologica della Corte, che qualifica come reddito la liquidazione di pregressi investimenti in titoli, non pare censurabile la valutazione del decreto impugnato ove si consideri che l'art. 20 D.Igs 159 oltre al reddito richiama ai fini della sproporzione in termini generici "l'attività economica svolta".

4. Destituito di giuridico fondamento risulta anche il terzo motivo che sviluppa una diffusa critica all'applicazione del criterio di preponderanza degli apporti illeciti, versante in ordine al quale la Corte d'Appello ha riformato il decreto di primo grado accogliendo l'appello del P.m. Le censure difensive si risolvono in una generica confutazione metodologica giacché il decreto impugnato avrebbe considerato ai fini della sperequazione solo il reddito netto e non le consistenze finanziarie preesistenti e nell'enunciazione di una serie di errori valutativi della Corte (pag.32) che appaiono insussistenti.

In particolare, il decreto impugnato ha ricostruito per ciascuna delle società del gruppo le immissioni di liquidità effettuate a vario titolo nel periodo di accertata pericolosità, evidenziando come il Licata figurasse come socio unico in quelle meglio capitalizzate mentre nelle altre risultava socio con moglie e figlie; ha rimarcato che gli importi conferiti, di assoluto rilievo (oltre sei milioni di euro alla sola Roof Garden), risultano incompatibili con la situazione di sperequazione economico- finanziaria documentata dai periti, i quali hanno, altresì, evidenziato che la contabilità delle società del gruppo denota numerose anomalie espressive di una " non adeguata separatezza" tra le risorse finanziarie delle singole imprese e quelle facenti capo alla proprietà.

5. Anche le doglianze in ordine alla disposta confisca totalitaria di società e compendi aziendali di cui al quarto motivo non hanno fondamento in quanto il decreto impugnato ha esposto le ragioni che impongono di ritenere radicalmente inquinata l'attività sociale per effetto delle immissioni di ingenti liquidità di illecita provenienza generate nel periodo di pericolosità. Non è fuor di luogo il rilievo che ben cinque delle società del gruppo risultano acquisite o costituite nel periodo di conclamata pericolosità sociale del proposto. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito affermato che la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti.

Si è, altresì, precisato che la confisca può essere estesa agli investimenti con proventi illeciti anche precedenti al periodo di pericolosità, purché sia dimostrata la riferibilità al proposto delle imprese formalmente terze e non sia possibile distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l'attività imprenditoriale lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 - 07; nello stesso senso Sez. 2, n. 33540 del 16/07/2021, Rv. 281939 - 02).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con consegu