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Sentenza — n. 44020/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding confiscation measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The defense argued that the lower court erred in applying confiscation rules after the defendant renounced criminal liability, but failed to specify this in the appeal. The court ruled the appeal invalid because the grounds were generic and did not address the specific reasoning of the lower court, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod.proc.pen.; Art. 599 bis cod.proc.pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specifically linked to the reasoning of the lower court, particularly when the appeal concerns mandatory confiscation measures where the defense's previous generic objections cannot be substantiated.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement confiscation measures procedural defect generic objections costs award criminal procedure bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod.proc.pen.
51 sulla sproporzione e sul rinvenimento di un'ingente somma in contanti in sede di perquisizione, sicchè il motivo risultava, comunque, geneticamente inammissibile ex art. 581 lett.
Art. 599 bis cod.proc.pen.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Antonio Larussa e Francesco Gambardella, i quali hanno dedotto con unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 240bis cod.pen.
Art. 644, comma 6 cod.pen.
Art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
a Lamezia Terme il 12/12/1971 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 26/1/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8,D.L.
art. 599 bis cod.proc.pen
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Antonio Larussa e Francesco Gambardella, i quali hanno dedotto con unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 599 bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021
176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv.
Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023
Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv.
Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020
Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FURCI CARMELO n. a Lamezia Terme il 12/12/1971 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 26/1/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento della proposta di concordato rassegnata dalle parti e in riforma della decisione del Tribunale di Lamezia Terme in data 9/11/2020, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, determinava in anni cinque,mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa la pena inflitta al Furci per i reati ascrittigli ( usura aggravata e continuata, estorsione, detenzione di 1 egA__ materiali esplodenti e di armi di illecita provenienza, ricettazione e illecita detenzione di cannabis), confermando nel resto le statuizioni del primo giudice, ivi compresa la confisca di somme di danaro, strumenti e titoli finanziari, saldi positivi di conto corrente e beni mobili registrati, assoggettati a vincolo cautelare.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Antonio Larussa e Francesco Gambardella, i quali hanno dedotto con unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 599 bis cod.proc.pen. in relazione alla confisca e correlato vizio di motivazione, sostenendo che l'imputato in sede di concordato aveva rinunziato esclusivamente ai motivi relativi alla penale responsabilità per i reati contestati con conseguente illegalità della disposta conferma della misura patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Dall'accesso ai verbali d'udienza, giustificato dalla natura della doglianza, consta che gli stessi non contengono alcuna specificazione circa la mancata rinunzia al gravame concernente la confisca sicché i motivi diversi da quelli relativi alla determinazione della pena devono ritenersi abdicati unitamente alle doglianze in punto di responsabilità. Non è ultroneo chiarire, in ogni caso, che si verte in ipotesi di confisca obbligatoria disposta ai sensi degli artt. 240bis e 644, comma 6, cod.pen. e che con l'atto d'appello la difesa aveva dedotto in forma del tutto aspecifica l'illegittimità parziale della confisca in relazione alle somme di denaro sequestrate senza rapportarsi puntualmente all'ampia motivazione svolta dal Tribunale alle pagg. 49 e segg., in particolare a pag. 51 sulla sproporzione e sul rinvenimento di un'ingente somma in contanti in sede di perquisizione, sicchè il motivo risultava, comunque, geneticamente inammissibile ex art. 581 lett.

d) cod.proc.pen. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

3. Gli avvocati Luca Scaramuzzino e Carlo Carere hanno trasmesso in data 11 ottobre 2023 conclusioni scritte e nota spese nell'interesse delle parti civili costituite, Agostino Tommaso, Luana Mazzocca e Associazione Antiracket Lamezia, che risultano per più versi inammissibili. Infatti, le conclusioni rassegnate sono tardive: questa Corte ha in proposito chiarito che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148 - 01;

Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875 - 01). Inoltre, l'inammissibilità si connette anche alla natura delle censure di cui al ricorso, concernente esclusivamente la misura di sicurezza della confisca, in applicazione del principio per cui, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514 - 01).

Infine, le conclusioni rassegnate sono immotivate in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese con riferimento ai processi trattati con rito camerate non partecipato purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12