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Ordinanza — n. 43863/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns sentencing proportionality, not statutory illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding sentencing proportionality did not fall within the permitted grounds for review. The appellant argued that the sentence was excessive due to the failure to recognize full compensation for damages, but the court noted that partial restitution of stolen goods does not satisfy the requirement for total effective compensation under Article 62 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the issue concerned the balancing of mitigating circumstances rather than the illegality of the penalty itself, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 62, cod. pen.: Appeals against sentencing must challenge statutory illegality or excess, not proportionality based on mitigating circumstances or the adequacy of compensation for damages.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility sentencing proportionality mitigating circumstances partial restitution total compensation requirement restituzione e risarcimento restituzioni all'esportazione pena di recesso

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena, intesa come sarzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez.
Art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
Peraltro, la doglianza difensiva fa riferimento alla restituzione della refurtiva, quando invece l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 133, cod. pen.
283886-01), e non già per motivi riguardanti i profili commisurativi della pena, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza in data 17 maggio 2023 il Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 17 maggio 2023 il Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Christian D'Augelli la pena concordata dalle parti (due anni, sei mesi di reclusione e mille euro di multa) per i reati di estorsione e ricettazione, uniti dal vincolo della continuazione.
art. 133 cod. pen
283886-01), e non già per motivi riguardanti i profili commisurativi della pena, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, Di Bernardo
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, Di Bernardo, Rv.
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio Rv.
Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani
276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv.
Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia
richiede che il colpevole, prima del giudizio, abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv.
Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji
Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUGELLI CHRISTIAN nato a SAN SEVERO il 25/11/1986 avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE DI FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini. fa.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 17 maggio 2023 il Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Christian D'Augelli la pena concordata dalle parti (due anni, sei mesi di reclusione e mille euro di multa) per i reati di estorsione e ricettazione, uniti dal vincolo della continuazione.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza lamentando la violazione della legge penale per illegalità della pena, in ragione dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno risarcito.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena, intesa come sarzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01), e non già per motivi riguardanti i profili commisurativi della pena, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, Di Bernardo, Rv. 276509;

Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). Peraltro, la doglianza difensiva fa riferimento alla restituzione della refurtiva, quando invece l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. richiede che il colpevole, prima del giudizio, abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793;

Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji, Rv. 265092).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il