Italian Court dismisses appeal against electronic monitoring as inadmissible due to lack of exceptional precautionary needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded and repetitive reasons. The defendant argued that electronic monitoring violated procedural requirements regarding exceptional precautionary needs, but the court noted the defendant's ten-year sentence and extensive gold trafficking connections justified the measure. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: An appeal challenging the application of electronic monitoring devices is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, repetitive, or fail to demonstrate exceptional precautionary needs given the defendant's criminal history and danger of reiteration.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENA ATTILIO nato a TORINO il 15/07/1970 avverso l'ordinanza del 08/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAFIDO; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. Lette le conclusioni della difesa che ha insistito nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 8 maggio 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell'appello avanzato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. di Asti in data 16-8-2022 che aveva sostituito ne confronti di Cena Attilio la 'misura cautelare applicando allo stesso gli arresti domiciliari !n relazione ai reati di associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione di armi e di oro, imponeva la misura dell'applicazione dei dispositivi di controllo. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Molinengo, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza dell'art. 274 cod.proc.pen. in relazione alla assenza di eccezionali esigenze di cautela sottese all'applicazione del dispositivo elettronico di controllo in relazione sia al pericolo di reiterazione che all'attualità delle esigenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2,1 II ricorso è proposto, per motivi manifestamente infondati e reiterativi e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero richiamando espressamente il provvedimento del 7 novembre 2022, poi annullato per difetto di contraddittorio, il tribunale della libertà , dopo avere anche sottolineato l'intervenuta condanna del ricorrente alla pena di anni 10 di reclusione e l'esiguità della durata della misura applicata rispetto a detta sanzione, indicava gli specifici elementi sulla base dei quali affermare il coinvolgimento del Cena in un nutrito traffico di oro di origine furtiva, i suoi collegamenti con altri imputati, la stabile dedizione ad attività delittuose che giustificavano sia il permanente giudizio di pericolo di reiterazione che la necessità di applicazione di adeguati strumenti di controllo (vedi pagine 3-4).
Ed a fronte di tali valutazioni il ricorso oltre a fare riferimento ad un presupposto non richiesto dall'art. 275 bis cod.proc.pen. per l'applicazione del dispositivo elettronico, la sussistenza di esigenze cautelavi di eccezionale rilevanza, si limita ad una contestazione del tutto generica. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. Roma, 29 settembre 2023 n IL CONSIGLIE EST. I az.o Pardo IL PRESYDEI4TE Sergi trani DE