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Sentenza — n. 43860/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bail order due to manifestly unfounded arguments regarding sentence length and detention needs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43860/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded and repetitive. The appellant argued that the detention order violated statutory limits on sentence length and lacked specific reasoning regarding current detention needs. The court rejected these claims by noting the hypothetical nature of a sentence under three years given the aggravated attempted robbery and the appellant's recidivism, which justified the restrictive measure.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on alleged violations of statutory sentence thresholds or lack of specific reasoning regarding detention needs are inadmissible if the lower court's assessment of aggravating factors and recidivism renders the detention measure objectively justified and the arguments manifestly unfounded.

Parole chiave

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detention order recidivism attempted robbery inadmissible appeal statutory sentence limits procedural nullity detention needs pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.p.
cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett.
Art. 275 comma 2 bis c.p.p.
in relazione all'art. 275 cornma 2 bis cod.proc.pen.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett.
Art. 606 comma 3 c.p.p.
cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
Art. 94 comma 1 ter disp.att. c.p.p.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Amoriello, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTE ANTONIO nato a NAPOLI il 24/10/1995 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 22 maggio 2023, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di Forte Antonio avverso l'ordinanza del G.I.P. di Milano che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto allo stesso applicata, in relazione al delitto di tentata rapina aggravata commessa da soggetto recidivo reiterato. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Amoriello, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 275 cornma 2 bis cod.proc.pen. posto che a fronte della contestazione del reato in forma tentata ed in relazione alla ammissione degli addebiti era presumibile l'applicazione di una pena inferiore ad anni tre di reclusione che rendeva sproporzionata la custodia cautelare in carcere; - omessa motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. quanto alle questioni specificamente dedotte circa l'attualità e la consistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e reiterativi e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come il tribunale della libertà con le specifiche osservazioni svolte a pagina 6 dell'impugnato provvedimento, ha sottolineato come si veda in presenza di tentativo di rapina pluriaggravato, dal numero delle persone e dalla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, che rendono la possibilità di applicazione di una pena inferiore ad anni 3 di reclusione del tutto ipotetica e remota così che non appare sussistere l'invocata violazione della disciplina dettata dall'art.275 comma 2 bis cod.proc.pen..

Inoltre, in relazione alla seconda doglianza, il provvedimento impugnato tenuto conto della recente applicazione della misura richiamava l'ordinanza emessa in sede di riesame ove si era sottolineata la professionalità del gruppo che aveva commesso la tentata rapina in trasferta e le diverse condanne riportate dal ricorrente, indicative di una costante persistenza nell'illecito tali da giustificare l'applicazione della misura maggiormente restrittiva. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'ad. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'ad. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 29 settembre 2023 IL CONSIGL E ST. tvio e i DEPOSITATO IN CANCELLARIA S