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Sentenza — n. 43857/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising issues not permitted under prevention proceedings law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the temporal correlation between social danger and asset acquisitions did not constitute a violation of law. The appellant reiterated defenses already addressed by the Court of Appeal, which had found the family's legitimate income insufficient to justify the property purchases. Consequently, the Court ruled that the appeal raised impermissible questions concerning the motivation of the preventive measure rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible only for violations of law, excluding manifest illogicity, and must not reiterate arguments already resolved by the court of appeal.

Parole chiave

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preventive proceedings asset confiscation violation of law manifest illogicity temporal correlation social danger inadmissible appeal acquisto di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
A tal proposito va ricordato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
Art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.
nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56
pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente», (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016
4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente», (Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Rv.
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv.
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020
270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014
279435; nello stesso senso: Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 4:3145 del 27/06/2013
Sez. 2, Sentenza n. 4:3145 del 27/06/2013 Cc.
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Testo completo

la seguente sentenza Sul ricorso proposto da Calabria Giovan Battista nato a Palermo il 31/12/1969 avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo in data 27/3/2023; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con provvedimento del 27/3/2023, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e della misura di sicurezza patrimoniale della confisca. 4.

2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Calabria deducendo con un unico articolato motivo il vizio di violazione di legge avuto riguardo al fatto che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare plurimi elementi dimostrativi della liceità dei proventi utilizzati dal Calabria per l'acquisto dell'immobile sito in Palermo via Santa Maria di Gesù n. 37 e delle relative pertinenze oggetto di ablazione, posto che non vi sarebbe correlazione temporale tra la pericolosità del soggetto e gli acquisti dei beni, avvenuti successivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché propone questioni non consentite. Va precisato che il ricorrente non mette in dubbio la correttezza del provvedimento quanto al giudizio di pericolosità sociale, ma solleva censura in ordine al requisito della correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisti illeciti, a base della misura di prevenzione patrimoniale. A tal proposito va ricordato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente», (Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Rv. 266365; conformi:

Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; nello stesso senso: Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246). 1.1. Le censure svolte con il ricorso non sono incasellabili nel vizio di violazione di legge, così come ora delineato, in quanto impingono la motivazione, reiterando le medesime argomentazioni contenute nell'appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello che, con riguardo alla perimetrazione della pericolosità sociale, ha delineato il percorso criminale del proposto sviluppatosi nell'aro temporale dal 1993 al 2019, specificando quanto alla capacità di acquisto degli immobili che il reddito lecito percepito dal nucleo familiare di Calabria Giovan Battista negli anni in cui si era manifestata la pericolosità sociale, non giustificava gli acquisti perché di gran lunga inferiore rispetto alle spese di mantenimento ( pag. 9).

A fronte di tale complesso apparato argomentativo, il ricorrente censura il decreto della Corte di appello reiterando le medesime ragioni contenute nell'atto di appello e sottoponendo all'attenzione di questa Corte di legittimità una valutazione delle emergenze procedimentali, al cui riguardo il ricorrente prospetta una soluzione antagonista a quella raggiunta dai giudici di merito, così sollecitando l'esplorazione di temi che attengono alla motivazione. Motivazione che, però, non è certamente mancante, visto che la Corte di appello ha dato conto dell'iter argomentativo seguito per pervenire alla propria determinazione in relazione a tutti i temi prospettati dalla difesa, rigettandoli.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è sufficiente per dimostrare la illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, l'esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi ovvero di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività illecite e l'assenza cV giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi. (Sez. 2, n. Sez. 2, Sentenza n. 4:3145 del 27/06/2013 Cc. (dep. 22/10/2013 ) Rv. 257609.

Da ciò discende che non può ravvisarsi alcun vizio di violazione di legge neanche sotto il profilo dell'omessa o apparente motivazione. In mancanza di censure riconducibili al paradigma del vizio di violazione di legge, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr