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Sentenza — n. 43856/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal for nullity due to defendant's voluntary waiver of defense rights via personal service of documents.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43856/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant voluntarily waived her right to appear by personally receiving three procedural acts. The defense argued the trial was null because the appointed defense lawyer never attended, but the court found the defendant had full knowledge of the proceedings through direct notification. Consequently, the court applied the statutory bar against rescinding a final judgment when the party knowingly participated without counsel.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 629, comma 1, n. 1 cod. proc. pen.: A final judgment cannot be rescinded if the accused, having been personally notified of key procedural acts including the indictment and trial date, voluntarily waived the opportunity to appear and defend themselves.

Parole chiave

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nullity of proceedings voluntary waiver of defense personal service of documents rescission of final judgment absence of defense lawyer inadmissible appeal procedural nullity motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: nullità ex art. 606 lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 629, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Ne consegue che sussiste pertanto la condizione impeditiva per ottenere la rescissione del giudicato prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 629 b s cod.proc.pen.
Art. 4.15 bis, cod. proc. pen.
Ed invero a Oneda risultava avere ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso ex art. 4.15 bis cod.proc.pen., la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e la notifica del decreto che dispone il giudizio.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata Avv.to Bertucci, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità ex art.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ONEDA MAIRA SILVIA nato a SARONNO il 08/08/1974 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 31 marzo 2023, respingeva l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di Oneda Maria Silvia in relazione alla sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2020. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata Avv.to Bertucci, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per essere stato trattato l'intero procedimento in assenza dell'imputata senza che la stessa avesse avuto alcun contatto con il nominato difensore di ufficio avv.to Costa che non aveva neppure presenziato al processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, come già adeguatamente rilevato dalla corte di appello, la notifica a mani proprie dell'imputata di ben tre atti del procedimento manifesta la piena conoscenza dello stesso da parte della ricorrente e la volontaria rinuncia a comparire. Ed invero a Oneda risultava avere ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso ex art. 4.15 bis cod.proc.pen., la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e la notifica del decreto che dispone il giudizio.

Ne consegue che sussiste pertanto la condizione impeditiva per ottenere la rescissione del giudicato prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 629 b s cod.proc.pen. e cioè la sussistenza di specifici atti dai quali desumere la conoscenza del procedimento prima dell'emissione della sentenza, costituiti nel caso di specie dalla notifica di ben tre atti, uno dei quali, il decreto che dispone il giudizio, contenente l'esatta imputazicne formulata nei riguardi della stessa e la data prevista per lo svolgimento del processo di merito, a mani proprie della ricorrente e con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 'IL CONSIGLI E EST. I nlo\Liter.cip__ , IL PRES DEPNTE Sergio Cani DEPOSITATO J14 CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 3