Criminal court remits property dispute over seized boat to civil judge while maintaining seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by remitting the property dispute regarding a seized boat to the competent civil court. Francesco Gallo argued that the lower court failed to properly address his defense regarding good faith and a potential unregistered swap contract under Article 1153 of the Civil Code. The court ruled that because the ownership of the seized asset is contested and serious, the criminal judge must refer the matter to the civil judge while keeping the seizure in place.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 263, comma 3; Art. 324, comma 8 c.p.p.: When the ownership of seized property is disputed or contested, the criminal judge must remit the case to the civil court of the place of the seizure to decide the property issue, maintaining the seizure in the interim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO FRANCESCO nato a CROTONE il 25/08/1990 avverso la ordinanza del 19/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. Paolo Carnuccio, che ha concluso per- l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2023 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto da Francesco Gallo (quale terzo interessato nel procedimento penale a carico di Andrea Leone, indagato per reati tributari) contro l'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione di una imbarcazione di cui egli rivendicava la proprietà, bene sottoposto a sequestro preventivo dal G.i.p. in quanto risultante inserito fra i cespiti della ALSER s.r.I., della quale Andrea Leone era ritenuto amministratore di fatto.
2. Ha proposto ricorso Francesco Gallo, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, lamentando violazione di legge, in presenza di una motivazione apparente e mancante in ordine al rilievo difensivo circa l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1153 cod. civ., stante la buona fede del ricorrente. Il Tribunale ha dato rilievo alla mancata prova circa la conclusione di un contratto di permuta, non registrato, fra Gallo e l'indagato, al quale l'atto di appello non aveva fatto alcun riferimento, e ha omesso di indicare quale documentazione la difesa avrebbe dovuto produrre per dimostrare la effettiva proprietà del natante in capo al ricorrente e la sua buona fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La risoluzione della controversia inerente alla proprietà della imbarcazione sequestrata va rimessa al giudice civile del luogo competente in primo grado, con mantenimento del sequestro.
2. L'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l'art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di restituzione della cosa sequestrata, alla luce delle suddette disposizioni, il giudice penale procedente, ove accerti l'esistenza di una controversia sulla proprietà nonché la serietà della stessa, specie in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in Primo grado per la decisione della predetta controversia, mantenendo nel frattempo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, Nuova A.C.B. s.r.I., Rv. 283173-01;
Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019, Manzone„ Rv. 277935-01; Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, Guadagnino, Rv. 264532-01; Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Simec s.p.a., Rv. 260318-01; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917-01).
3. Nel caso di specie, dalle deduzioni e produzioni del ricorrente e dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato si evince il carattere di serietà della controversia sulla proprietà della imbarcazione, cosicché va in questa sede emesso il provvedimento che, in accoglimento dell'appello proposto dal terzo, il giudice del riesame avrebbe dovuto adottare ai sensi dell'art. 324, comma 8, del codice di rito.
P.Q.M.
Rimette la soluzione della controversia sulla proprietà della cosa sequestrata al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo il sequestro.