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Sentenza — n. 43851/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as generic, repetitive, and unsupported by law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a fraud conviction inadmissible. The appellant's arguments were deemed generic, repetitive of lower court decisions, and manifestly unfounded. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 606 comma 3, Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, repetitive, and manifestly unfounded, failing to specify the grievance or the legal defect.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments manifestly unfounded cassation procedure fraud conviction procedural costs culpa in contrahendo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Ed invero il primo motivo è del tutto generico in quanto non indica con la necessaria precisione né la doglianza avanzata né tanto meno il vizio di cui si assume essere affetta la decisione impugnata, violando così il dovere di specificità previsto dall'art. 581 cod.proc.pen..
Art. 606 c.p.p.
per motivazione contraddittoria e carente della pronuncia di appello; - violazione dell'art. 606 b), c) ed e) cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Salvatore Papa, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'ad 606 lett.
art. 192 cod.proc.pen
in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.proc.pen
quanto alla omessa applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.proc.pen..
art. 581 cod.proc.pen
Ed invero il primo motivo è del tutto generico in quanto non indica con la necessaria precisione né la doglianza avanzata né tanto meno il vizio di cui si assume essere affetta la decisione impugnata, violando così il dovere di specificità previsto dall'art. 581 cod.proc.pen..
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO ENRICO nato a MESSINA il 25/10/1971 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE di APPELLO di MESSENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore avv.to Villari sostituito dall'avv.to Federico Annamaria che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Messina del 9 marzo 20219 che aveva condannato alle pene di legge Russo Enrico in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Salvatore Papa, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'ad 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. per motivazione contraddittoria e carente della pronuncia di appello; - violazione dell'art. 606 b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità non ravvisandosi gli estremi del reato di truffa per assenza di artifici e raggiri al momento della stipula del contratto; - violazione dell'art.. 606 lett. b), c) ed e) .cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi generici, reiterativi e manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero il primo motivo è del tutto generico in quanto non indica con la necessaria precisione né la doglianza avanzata né tanto meno il vizio di cui si assume essere affetta la decisione impugnata, violando così il dovere di specificità previsto dall'art. 581 cod.proc.pen.. Il secondo motivo è reiterativo di doglianze già dedotte dinanzi la corte di appello ed alle quali il giudice di secondo grado ha fornito adeguata risposta, evidenziando le circostanze di fatto, indicate a pagina 3 della motivazione, sulla base delle quali ritenere che la condotta del ricorrente, lungi dal costituire un'ipotesi di mero inadempimento, integri la contestata fattispecie di truffa.

Peraltro, va sottolineato come l'operazione di acquisto di titoli di viaggio delegata all'agenzia di cui era titolare il Russo non avrebbe richiesto alcun adempimento di particolare complessità per cui ricevuta la somma si sarebbe immediatamente dovuto procedere all'acquisto dovuto così che il mancato adempimento dimostra la volontà iniziale truffaldina. Gli altri motivi appaiono meramente reiterativi di questioni già respinte dalla corte di appello con motivazione del tutto esente da vizi, sia in relazione alle attenuanti generiche che alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.proc.pen..

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 IL PRESIDENTE Sergio eltrani DEPOSITATO IN CANCELL