Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific challenge regarding sentencing motivation within statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606, Paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied the law regarding the conversion of detention to a fine, citing a Constitutional Court ruling that revised the conversion criteria. The court held that while the new minimum fine was lower, the imposed fine still fell within the statutory range, and the appellant failed to specifically challenge the lack of adequate reasoning for the specific amount chosen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod.proc.pen.; Art. 616 cod.proc.pen.: An appeal challenging the conversion of a custodial sentence to a fine is inadmissible if the fine imposed remains within the statutory range, even if higher than the new minimum, without a specific complaint regarding the motivation for the exact amount determined.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO BABACAR nato il 06/03/1964 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 21 ottobre 2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di Lo Babacar avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 31 gennaio 2017, sostituiva la pena detentiva di mese 1 e giorni 10 allo stesso inflitta in relazione al delitto di ricettazione, con la pena pecuniaria di (: 10.100. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Merlino, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale quanto al criterio di conversior e utilizzato dal giudice di appello che doveva essere rivisto alla luce di quanto previsto dall'art. 459 comma 1 bis cod.proc.pen. e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.28 dell'i febbraio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Infatti, se è vero che, come rilevato dalla difesa, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.28 del 2022 il criterio di ragguaglio della pena detentiva alla sanzione sostitutiva corrispondente è stato rivisto nella misura di un minimo di C 7.5 e non più di C 250 in ragione della irragionevolezza di tale misura, la sanzione inflitta dal giudice di appello a titolo di sostituzione rientra nella forbice edittale tra minimo e massimo. Ne deriva pertanto affermare che la pena irrogata non è illegale ma semplicemente superiore al minimo, nella misura di circa il triplo, in assenza di adeguata motivazione.
E tuttavia il vizio di motivazione sulla determinazione della pena non risulta denunciato con il ricorso proposto ove si contesta, soltanto, l'errata applicazione della legge penale che, per le ragioni esposte, non sussiste essendosi comunque il giudice determinato all'interno della forbice edittale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 tL CONSIGLI T. qr tq VuuL IL PRESIDENTE Sergio Btrani DEPOSI1rA