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Sentenza — n. 43845/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43845/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SALKANOVIC LUCA nato in BOSNIA-ERZEGOVINA il 26/09/1999 2) SALKANOVIC BRENDON nato a PADOVA il 29/08/1995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di To -mo, per quanto qui rileva, confermava la condanna di Luca Salkanovic e Brendon Salkanovic per i reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti ai capi 4) e 6) dell'imputazione e dichiarava il primo colpevole anche del medesimo reato contestato al capo 3), dal quale era stato assolto in primo grado, rideterminando conseguentemente la pena per detto imputato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen., in relazione alla ricettazione ascritta a Brendon Salkanovic al capo 6), il motivo è manifestamente infondato, essendo stato il ricorrente ritenuto responsabile in concorso con altri soggetti della ricettazione di tutti i numerosi beni descritti nel capo d'imputazione, a nulla rilevando che il ricorrente si sia limitato a scaricare un solo scatolone. Peraltro, la difesa neppure ha indicato quali beni sarebbero stati contenuti nell'unico scatolone asseritamente prelevato.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente esclusione del testimone carenza di credibilità oggettiva contraffazione di merci conseguimento fraudolento di una prestazione
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1) SALKANOVIC LUCA nato in BOSNIA-ERZEGOVINA il 26/09/1999 2) SALKANOVIC BRENDON nato a PADOVA il 29/08/1995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di To -mo, per quanto qui rileva, confermava la condanna di Luca Salkanovic e Brendon Salkanovic per i reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti ai capi 4) e 6) dell'imputazione e dichiarava il primo colpevole anche del medesimo reato contestato al capo 3), dal quale era stato assolto in primo grado, rideterminando conseguentemente la pena per detto imputato.

2. Hanno proposto ricorso Luca Salkanovic e Brendon Salkanovic, a mezzo del medesimo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione sotto tre diversi profili, riguardanti: - l'affermazione di responsabilità di Luca Salkanovic anche per il reato ascrittogli al capo 3), sulla base della deposizione resa in appello dal teste di polizia giudiziaria, che tuttavia già in primo grado aveva affermato che l'uomo visibile nei fotogrammi estratti dalle videoriprese delle telecamere era proprio il ricorrente; il Tribunale, però, aveva visionato detti fotogrammi, a differenza della Corte di appello, e aveva logicamente concluso che la valutazione del teste era stata il frutto di una suggestione personale e non di un dato oggettivo, considerata la scarsissima qualità dell'immagine; - la qualificazione giuridica del medesimo fatto di cui al capo 3), da considerare un furto e non una ricettazione, laddove lo si intendesse attribuire a Luca Salkanovic; - l'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, cuarto comma, cod. pen. in relazione alla ricettazione ascritta a Brendon Salkanovic al capo 6).

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore ha depositato conclusioni scritte.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha di fatto sollecitato una nuova valutazione delle prove, preclusa a questa Corte. Il giudice di appello ha esaminato nuovamente il teste di polizia giudiziaria e ha ritenuto, con motivazione immune da illogicità, che lo stesso, così come già in primo grado, si fosse mostrato sicuro e preciso nel riconoscimento di Luca Salkanovic quale il soggetto ripreso dalle telecamere con la merce rubata dirigersi verso casa del padre ("la sagoma che io ho visto andare verso l'abitazione di Janko l'ho riconosciuta senza ombra di dubbio nel Salkanovic Luca, anche perché i lineamenti sono visibili").

L'attendibilità del teste è stata valutata positivamente dalla Corte di appello in ragione del fatto che egli aveva controllato e identificato Luca Salkanovic in numerose occasioni e che pertanto lo conosceva molto bene. Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01; Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791-01; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925-01).

3. Non vi è interesse all'accoglimento del motivo inerente alla riqualificazione giuridica del medesimo fatto, considerato che ad essa conseguirebbe un trattamento sanzionatorio deteriore nella quantificazione della pena in aumento per il reato di cui al capo 3). Infatti, laddove si volesse ritenere il ricorrente autore del furto della merce, avvenuto di notte presso un esercizio commerciale, previa forzatura della porta d'ingresso (come risulta dalla querela in atti, presentata dal responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale, legittimato a proporla in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia), il fatto ardrebbe riqualificato come furto pluriaggravato dalle circostanze della minorata difesa e della violenza sulle cose, punito con una pena più alta di quella prevista per la ricettazione.

4. Quanto al riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen., in relazione alla ricettazione ascritta a Brendon Salkanovic al capo 6), il motivo è manifestamente infondato, essendo stato il ricorrente ritenuto responsabile in concorso con altri soggetti della ricettazione di tutti i numerosi beni descritti nel capo d'imputazione, a nulla rilevando che il ricorrente si sia limitato a scaricare un solo scatolone. Peraltro, la difesa neppure ha indicato quali beni sarebbero stati contenuti nell'unico scatolone asseritamente prelevato.

Va sul punto ribadito che l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione (nel caso di specie richiamate anch'esse dalla Corte per motivare il diniego dell'attenuante), e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di quakficare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154;

Sez. 2, n. 51818 del 06/12/201:3, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214).

5. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in