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Sentenza — n. 43844/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding improper appropriation of third-party funds in vehicle sales.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of civil liability for improper appropriation. The appellant argued he was the sole owner of the funds, but the court relied on witness testimony proving the vehicles were sourced from a third-party supplier. Consequently, the court ruled that the specific destination of the funds violated the legal requirements for the crime of improper appropriation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's factual reconstruction is firmly anchored in specific evidentiary references and the appellant offers an alternative reconstruction not permitted by the established facts.

Parole chiave

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improper appropriation third party funds cassation appeal inadmissible appeal vehicle sales civil liability evidentiary reconstruction vendita commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 646 cod.pen
1.1 La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 20 dicembre 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Genova del 29 gennaio 2019, dichiarava Casali Adamo responsabile ai soli effetti civili dell'ipotesi di cui all'art. 646 cod.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Scovazzi, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: erronea applicazione della legge penale ex art.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASALI ADAMO nato a GENOVA il 09/11/1965 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 20 dicembre 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Genova del 29 gennaio 2019, dichiarava Casali Adamo responsabile ai soli effetti civili dell'ipotesi di cui all'art. 646 cod.pen. in luogo di quella di truffa originariamente contestata e lo condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Scovazzi, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. dovendo il ricorrente essere ritenuto venditore di cosa propria e non altrui così che la mancata restituzione della somma ricevuta dall'acquirente non configurava il ritenuto reato di appropriazione indebita. In ogni caso il denaro risultava ricevuto senza alcuna destinazione specifica così che non poteva ritenersi essere destinato all'acquisto dell'auto da terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero correttamente la corte di appello ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del venditore di cosa di terzi che si impossessi dell'importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito, violando, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, atteso che tale somma di denaro è vincolata all'acquisito di un bene determinato e non rientra nella proprietà del venditore, che non può usufruirne liberamente, dovendola destinare al reperimento del bene posto in vendita, da trasferire immediatamente all'acquirente (Sez. 2 , n. 37820 del 26/11/2020, Rv. 280465 - 01).

Peraltro quanto alla sussistenza di tale esatta condizione la sentenza impugnata richiama con precisione proprio la deposizione del ricorrente assunta nel corso del giudizio dal contenuto della quale ricava che le vetture destinate alla vendita erano ricevute da un fornitore terzo e sulla base di detta precisa indicazione concludeva per la sussistenza dell'ipotesi di appropriazione indebita. Sul punto, pertanto, il ricorso contesta una ricostruzione di fatto dettagliatamente ancorata a precisi riferimenti istruttori di cui propone una ricostruzione alternativa non consentita ed anche smentita dalle stesse emergenze.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 L CONSIGLIERE EST. 1,1),QJ IL PRJS ENTE Sergic Bel ani DEPOSITATO IN CANDELLARIA ECOND4 s ezipin