Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to filing outside the statutory fifteen-day time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory fifteen-day period required for challenging an appellate order. The appellant argued that the trial was null due to his absence and lack of contact with his defense lawyer during the March 2022 hearing. The court rejected this substantive claim, ruling instead that the procedural defect of late filing rendered the appeal void under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a), Art. 585, comma 2, lett. a), Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 616 c.p.p.: An appeal filed outside the statutory time limit is inadmissible, and the court may examine procedural facts directly to determine the expiration of the deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI VINCENZO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 26/10/1988 avverso l'ordinanza del 25/01/2023 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta di rescissione del ceiudicato della sentenza del tribunale di Taranto pronunciata il 9 marzo 2022 nei confronti Vincenzo De Giovanni, condannato alla pena di giustizia per una tentata truffa.
2. Con unico motivo fondato sulla violazione dell'art.606, lett.c), cod. proc. pen. in relazione agli artt.178 e 179 c.p.p., si lamenta la nullità del processo per assenza dell'imputato al processo, detenuto all'epoca della celebrazione dell'udienza, senza che vi fosse alcun contatto tra Di Giovanni ed il proprio difensore di fiducia, pure lui assente. Nel fascicolo processuale, si sostiene, non vi è traccia di avviso al difensore dell'udienza 9 marzo 2022.
3. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile poiché presentato fuori termine. Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio (art.127 c.p.p.) il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni (art.585, comma 1, lett. al,c.p.p.) decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito (585 comma 2 lett. a c.p.p.). Come risulta dalla documentazione in atti (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali per le soluzione delle stesse: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) e d'altra parte indicato nella stessa intestazione del ricorso, l'ordinanza della Corte è stata notificata via PEC al difensore in data 14 febbraio 2023 ed al condannato presso la Casa Circondariale di Siracusa in data 26 febbraio 2023. Il ricorso, presentato in data 27 marzo 2023, è pertanto fuori termine e conseguentemente inammissibile ex art.591, comma 1 lett.c), c.p.p..
5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 settembre 2023 Il Corligliere relatorè\