Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43369/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of admissible grounds under Art. 448 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it did not fall within the limited grounds permitted by Article 448 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the court found no interest in the claim since the penalty increase was already correctly calculated based on the most serious offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds such as erroneous legal qualification; if the penalty calculation is correct and no interest exists, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility erroneous legal qualification penalty increase calculation Code of Criminal Procedure interest in appeal violazioni della legge sulle armi arma personale parità delle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.
2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod.proc.pen
Il difensore di D'Onofrio Franco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara del 4 aprile 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
1.1 II difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia ed altro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO FRANCO nato a MARTINA FRANCA il 10/05/1972 avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di D'Onofrio Franco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara del 4 aprile 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 4 e 7 I.n. 895/67 e 4 I. 110/75. 1.1 II difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2 II difensore eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 4 e 7 I.n.895/67, visto che il reato da contestare era quella di cui all'art. 4 della legge n.110/75.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Quanto al secondo motivo di ricorso, poiché il reato sub c), di cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica, è puritt3con la pena congiunta di arresto e di ammenda, si deve ribadire quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia ed altro), secondo cui se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; pertanto, poiché il reato più grave era quello di rapina aggravata contestato al capo a), correttamente il giudice ha effettuato un aumento di mesi nove di reclusione ed C 2.100,00 di multa, per cui, essendovi stata una equiparazione diventato quaod poenann, il ricorrente è carente di interesse nell'invocare una diversa qualificazione giuridica 1,29,€(6) 3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/09/2023 Il Consigliere