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Sentenza — n. 43362/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's late withdrawal after the preventive measure became ineffective.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant withdrew the request on August 30, 2023, following the loss of the preventive measure's validity. Although the applicant argued procedural violations regarding filing deadlines and the lack of subjective intent for extortion, the withdrawal superseded these arguments. Consequently, the Court rejected the appeal without examining the merits of the substantive legal claims.

Regesto Legislator

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Art. 309, commi 5 e 9 cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant withdraws the request after the preventive measure has lost its effectiveness, rendering the appeal moot.

Parole chiave

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preventive measure withdrawal cassation appeal inadmissibility loss of measure effectiveness procedural mootness withdrawal of appeal tentata estorsione azione legale a scopo intimidatorio allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 309, commi 5 e 9 cod. proc. pen.
Con ordinanza in data 28/12/2022, il Tribunale di Catanzaro, rigettava il ricorso ex art. 309 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Zulfaqar Ali, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art.
Art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.
d.l. 22 giugno 2023, n. 75
17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 28/12/2022, il Tribunale di Catanzaro, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Zulfaqar Ali, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168
Alla pronuncia non consegue a carico del ricorrente né la condanna alle spese né al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, in assenza i 2 di soccombenza (cfr., Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zulfaqar Ali, nato in Pakistan il 01/01/1976 rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro, di fiducia avverso la ordinanza n. 1822/22 in data 28/12/2022 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 30/08/2023.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 28/12/2022, il Tribunale di Catanzaro, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 03/12/2022 con la quale era stata applicata nei confronti di Zulfaqar Ali la misura cautelare del divieto di dimora in relazione al reato di tentata estorsione.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Zulfaqar Ali, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. La richiesta di riesame è stata inoltrata a mezzo pec il 10/12/2022, alle ore 22.52; trattandosi di ora serale e giorno prefestivo, il deposito s'intende perfezionato il giorno 12/12/2022; il dispositivo della decisione è intervenuto il 29/12/2022, mentre gli atti sono pervenuti al giudice distrettuale il 21/12/2022. Da qui l'evidente violazione di entrambi i termini di cui all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione ed erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, comma 2, lett.

e) e 309 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. Pur a voler ammettere che l'odierno indagato abbia profferito minacce, ciò al massimo poteva determinare la configurabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nessuno degli indicatori individuati dalla giurisprudenza hanno rivelato la presenza del dolo nella vicenda de qua, né i giudici di merito hanno indicato alcun elemento per evidenziare l'esistenza dell'elemento soggettivo. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurata sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale ha richiamato l'intensa offensività dell'azione criminosa e la ostinata reiterazione delle richieste estorsive e delle minacce di morte nei confronti della vittima, senza tuttavia individuare e descrivere il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia allo stesso in conseguenza dell'avvenuta perdita di efficacia della misura cautelare in atto.

4. Alla pronuncia non consegue a carico del ricorrente né la condanna alle spese né al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, in assenza i 2 di soccombenza (cfr., Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors