Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns the merits of an indictment dismissal order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the substantive reasoning of an indictment dismissal order rather than a procedural nullity. Francesco Maria Cutrupi argued against the logic used by the investigating judge to dismiss proceedings against Stefano Scalise, but the court held that such appeals are strictly limited to violations of specific formal contradiction rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 127, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal against an indictment dismissal order is admissible only in cases of nullity prescribed by law, thereby excluding any review of the substantive reasoning or merits of the decision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTRUPI FRANCESCO MARIA avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del GIP del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 3/7/2023, resa all'esito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da Francesco Maria Cutrupi, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di Stefano Scalise.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Cutrupi, affidandolo ad un unico motivo con cui contesta il percorso logico argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (ex plurimis, Sezione 6, n. 23048 del 4/4/2017, Magliola, Rv. 270488 - 01;
Sezione 5, n. 14564 del 7/3/2017, Cavallari, Rv. 269720 - 01; Sezione 4, n. 51557 del 16/11/2016, Ricci, Rv. 268343 - 01; Sezione 4, n. 52119 del 14/11/2014, Ignoti, Rv. 261681 - 01). Va, in particolare, evidenziato che, a norma dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., «l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma S»; che l'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., recita: «Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità». Si tratta di disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'avviso della fissazione della camera di consiglio alle parti ed ai difensori (comma 1), il diritto dei destinatari dell'avviso e dei loro difensori di essere sentiti se compaiono (comma 3), e il diritto dell'imputato o del condannato al rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento (comma 4).
Il richiamo dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. alle violazioni appena indicate come uniche ipotesi legittimanti il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (il ricorso è ammesso «solo nei casi [...]») rende palese l'intenzione del legislatore di escludere qualunque impugnazione concernente il merito della decisione. Peraltro, la soluzione appena indicata non limita irragionevolmente i diritti di chi si lamenta del contenuto del provvedimento in questione, in quanto l'ordinanza di archiviazione non fa stato agli effetti civili ed amministrativi e produce limitati effetti preclusivi in sede penale, attese le ampie possibilità di riapertura delle indagini a norma dell'art.414 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la difesa non lamenta la violazione delle regole sul contraddittorio, essendo la decisione intervenuta all'esito dell'udienza camerale, quanto il percorso logico argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari in ordine alla ritenuta superfluità delle nuove indagini sollecitate, in tal modo condannandosi alla inammissibilità.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 1