Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and failed to correlate with the appellate court's reasoning. The appellant argued for non-punishable complicity and a minor mitigating circumstance, but the court noted these were mere factual complaints already addressed in the lower judgment. The decision emphasized that generic repetitions of appellate arguments without new legal analysis violate procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. B) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if grounds are non-specific, generic, or lack a necessary correlation with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCANIELLO ANTONIETTA nata a NUSCO il 21/11/1958 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 11/1/2023, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 5/11/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Antonietta Biancaniello in ordine ai reati di cui ai capi da 3) a 4), perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati.
2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della connivenza non punibile. Evidenzia che agli atti non vi è la prova di un contributo consapevole dell'imputata al piano criminoso ideato dal di lei figlio.\Th 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Osserva che il contributo offerto dalla ricorrente alla riuscita del programma criminoso è stato del tutto marginale, essendosi limitata a mettere a disposizione del figlio il proprio conto corrente; che, dunque, anche senza l'apporto della Biancaniello il programma delittuoso sarebbe stato comunque portato a termine. 2.2 In data 5/9/2022 è pervenuta memoria difensiva, con cui si reiterano le doglianze avanzate in ricorso e si conclude per l'accoglimento dello stesso.
3. In data 14/9/2023 sono pervenute memorie scritte delle parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto entrambi i motivi su cui si fonda non sono consentiti dalla legge, essendo costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Deve esser evidenziato, altresì, che entrambi i motivi sono aspecifici, in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.1 Venendo al caso di specie, entrambi i motivi non si confrontano affatto con la trama argonnentativa del provvedimento impugnato, che, da un lato, ha bene evidenziato il ruolo consapevole ed attivo tenuto dalla odierna ricorrente nelle vicende truffaldine per le quali è intervenuta condanna (la sentenza dà atto che la Biancaniello ha personalmente sottoscritto gli atti di acquisto di ben quattro autovetture di modesto valore e le polizze assicurative per un valore nettamente superiore, si è personalmente recata presso gli uffici di polizia a denunciare il furto dei predetti veicoli ed a richiedere l'indennizzo alle compagnie assicurative, accreditato sul conto corrente a lei intestato), ciò che rende configurabile il concorso pieno nei reati ideati dal figlio, il coimputato Raffaele Rullo; dall'altro, ha ritenuto il contributo fornito dalla donna fondamentale nell'economia del meccanismo fraudolento, dunque, per nulla trascurabile ai sensi dell'art. 114 cod. pen.: ed invero, rendendosi disponibile all'intestazione di mezzi e polizze, nonché mettendo a disposizione il proprio conto corrente su cui far confluire i pagamenti, ha garantito non solo la riuscita del piano criminoso, ma anche il conseguimento dei relativi profitti.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili, che si liquidano in favore di ognuna di esse in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Allianz s.p.a. e Unipolsai Assicurazioni s.p.a., che liquida, per ciascuna di esse, in euro 3.686/00, oltre accessori di legge. C