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Sentenza — n. 43346/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls suspended sentence regarding restitution obligation, remanding for new conditions on probation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43346/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding the conditional suspension of sentence, remanding the case for a new judgment. The appellant argued that the lower court erred by conditioning probation on restitution to victims who were not civil parties, citing conflicting jurisprudence. The Court held that while the lower court's reasoning was flawed, the suspension itself was not void due to the principle of legal certainty, and instead ordered the appellate court to select alternative non-restitutionary conditions for the probation period.

Regesto Legislator

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Art. 165, comma 1 e 2, cod. pen.; The conditional suspension of sentence may be subject to restitution obligations even without a civil party request, but if previously granted, the appellate court must choose alternative non-restitutionary conditions rather than revoking the benefit entirely.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence restitution obligation civil party status principle of legal certainty remittal for new judgment alternative probation conditions Art. 165 cod. pen. sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 165, secondo e quarto comma, cod. pen.
pen.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 165, secondo e quarto comma, cod. pen. La Corte di appello ha mutuato un precedente giurisprudenziale (Sez.
Art. 7 CEDU
Art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Emanuele Panarelli, è stato proposto ricorso per cassazione, per il motivo di seguito indicato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.
art. 165 cod. pen
Tale soluzione interpretativa deve ritenersi coerente con l'interpolazione dell'art. 165 cod. pen.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo
La Corte di appello ha mutuato un precedente giurisprudenziale (Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, Rv.
Sez. 5, n. 47510 del 18/10/2018, Dilaghi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Panarelli Emanuele, nato a Conversano il 13/04/1990 rappresentato ed assistito dall'avv. Michele Galasso, di fiducia avverso la sentenza n. 3224/21 in data 26/01/2023 della Corte di appello di Torino, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luca Tannpieri, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con riferimento alla statuizione di riconoscimento della sospensione condizionale subordinata al pagamento di somme; letta la memoria con conclusioni della difesa di parte ricorrente in data 11/09/2023, con la quale la stessa si è associata alle conclusioni della Procura generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26/01/2023, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 25/03/2021, con la quale Emanuele Panarelli . veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 640, primo e secondo comma, n. 2 cod. pen. e condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 61,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della somma di euro 363,90 in favore di Dario Mascolo e di euro 612,00 in favore di Bruno Leoncini, persone offese non costituite parti civili.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Emanuele Panarelli, è stato proposto ricorso per cassazione, per il motivo di seguito indicato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 165, secondo e quarto comma, cod. pen. La Corte di appello ha mutuato un precedente giurisprudenziale (Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, Rv. 277631), secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa, in contrasto con altro prevalente - e maggiormente condivisibile - orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile (Sez. 1, n. 26812 del 20/12/2021, dep. 2022, Mambrini, Rv. 283310).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo.

2. L'unico motivo proposto impone di esaminare la questione giuridica relativa alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo restitutorio, ex art. 165, comma 2, cod. pen., nelle ipotesi in cui, nel processo di cognizione, non vi sia stata costituzione di parte civile. Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto «Se il giudice possa subordinare, a norma dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile», con la sentenza n. 32939 del 27/04/2023, ric.

Selvaggio, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «Il giudice può subordinare, a norma dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile». Le ragioni di tale statuizione si colgono alla luce dell'inscindibilità concettuale del binomio risarcimento-restituzioni, che attengono - entrambi - alla riparazione del cosiddetto danno civile ed esigono un'apposita domanda della parte che ha il potere di chiedere l'attuazione della volontà della legge, costituendo essa il presupposto essenziale per l'esercizio dell'attività giurisdizionale diretta alla riparazione e alla reintegrazione del danno patito per effetto del reato.

Tale soluzione interpretativa deve ritenersi coerente con l'interpolazione dell'art. 165 cod. pen. da parte del legislatore che ha ammesso la possibilità di fruire del beneficio, subordinandone la concessione tanto alla riparazione del danno civile, cui sono connessi gli obblighi restitutori e risarcitori, quanto a quella del diverso concetto del danno criminale, cui è dedicato il capoverso dell'art. 165 cod. pen., nella parte in cui si riferisce all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, allo scopo di tutelare non solo la persona che abbia subìto un pregiudizio civilistico derivante dal reato, ma anche il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del danno criminale, al quale, evidentemente, il periodo di nuova introduzione della disposizione si riferisce.

3. In ossequio ai criteri ermeneutici cui è vincolato il giudice nell'attività di interpretazione della legge, le Sezioni Unite hanno valorizzato anzitutto la formulazione letterale dell'art. 165, primo comma, cod. pen., che, tramite l'utilizzo dell'interpunzione del punto e virgola, separa sintatticamente i concetti del danno civile e del danno criminale, mostrando, così, di accogliere, anche concettualmente, un diverso significato da attribuire ai due modelli adempitivi, per approdare, infine, al risultato interpretativo che subordina la concessione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi risarcitori e restitutori unicamente nell'ipotesi in cui vi sia stata una regolare costituzione della parte civile in giudizio, dipendendo da tale circostanza l'accertamento in sede penale di un'obbligazione di interessi civili, l'adempimento della quale risponde all'interesse esclusivo della persona offesa dal reato.

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, dato conto di una recente pronuncia del medesimo Consesso relativa al termine di adempimento degli obblighi restitutori e risarcitori, ritenuto elemento essenziale per l'adempimento e che deve essere «fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza» (Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577). Nel quadro complessivamente delineato dalle menzionate pronunce della Suprema Corte, dunque, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è condizione irrinunciabile perché il giudice possa condizionare la concessione del beneficio al risarcimento del danno o alle restituzioni. E tanto implica che, all'evidenza, la concessione del beneficio condizionato si restringa ai soli procedimenti in cui la persona danneggiata dal reato abbia esercitato l'azione civile ed abbia dato luogo al relativo procedimento incidentale.

4. Nel diverso caso in cui, invece, la sospensione condizionale sia subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, questa può essere concessa anche in assenza di regolare costituzione di parte civile in giudizio, poiché l'adempimento di tali obblighi risponde alla diversa finalità, di interesse pubblico, volta ad assicurare la riparazione delle conseguenze di tipo criminale, che ineriscono alla lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale oggetto di violazione e che assumono rilievo, a norma dell'art.165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati.

5. Tuttavia, per alcune tipologie di reati, come quelli contro il patrimonio, il contenuto del danno civile e criminale si presta a possibili sovrapposizioni concettuali, poiché, normalmente, il bene giuridico violato consiste nel diritto di proprietà, ossia nel danno che l'agente, con il commettere il reato, ha cagionato alla persona offesa privandola del bene di sua proprietà: da qui il rischio di una confusione tra i due concetti nel senso che la restituzione del bene potrebbe essere fatta coincidere con l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e, quindi, indurre il giudice ad ordinare la restituzione del bene pur in assenza della costituzione di parte civile (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Olivieri). 5.1.

Per evitare i rischi connessi alla possibile sovrapponibilità concettuale delle due tipologie di danno, la sentenza "Olivieri" argomenta che occorre avere riguardo al «testo della norma che, facendo riferimento "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" e, quindi, al danno criminale, ha, evidentemente riguardo agli effetti del reato ancora in essere e che il reo ha la possibilità di far cessare perché, altrimenti, la norma non avrebbe ragion d'essere ove interpretata nel senso che stabilisce l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose degli effetti di un reato già consumato i cui effetti sono ormai impossibili da eliminare».

Ne deriva l'inapplicabilità dell'obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose ai reati istantanei, atteso che, in tali ipotesi, gli effetti lesivi della condotta dell'imputato si esauriscono contestualmente alla consumazione dell'illecito. 5.2. Trattasi del medesimo principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e posto correttamente dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto dell'impugnazione. Peraltro, nel caso di specie non si profila un'eventuale violazione delle garanzie di irretroattività della norma sfavorevole, poiché, in tema di overruling giurisprudenziale, non sussiste la violazione del principio di irretroattività ove la possibilità di letture diverse della norma oggetto di interpretazione non discenda da una patologica indeterminatezza del dato normativo, e il risultato interpretativo sia comunque correlabile al significato letterale della disposizione.

Come affermato sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste la violazione dell'art. 7 CEDU - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - qualora l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto sia ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa, atteso che l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato (Sez. 5, n. 47510 del 18/10/2018, Dilaghi, Rv. 274406).

Occorre peraltro rilevare, sul punto, che alla data della celebrazione del giudizio di appello a questione oggetto del presente ricorso era già oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte e, pertanto, il novum interpretativo delle Sezioni Unite non ha determinato alcun effettivo pregiudizio a carico del ricorrente, non profilandosi, nel caso di specie, alcuna possibile imprevedibilità del ribaltamento interpretativo.6. Alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, nel caso di specie, né il giudice di merito in sede di rinvio, né la Corte di legittimità potrebbero revocare la subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti nel primo comma dell'art. 165 cod. pen., perché, così facendo, l'imputato otterrebbe la sospensione per la seconda volta senza provvedere all'adempimento di detti obblighi, in aperto contrasto con la previsione dell'art. 165, comma 2, cod. pen., che non ammette una sospensione incondizionata nell'ipotesi in cui l'imputato ne abbia già fruito per una precedente condanna.

L'intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il cui scrutinio di meritevolezza è già stato oggetto di delibazione nella sede di merito e non divenuto oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, si impone, dunque, un nuovo esame relativo alla scelta, tra gli obblighi previsti nel primo comma dell'art. 165 cod. pen., di un diverso adempimento cui subordinare il beneficio, che prescinda, tuttavia, dagli obblighi restitutori e risarcitori, pure nella diversa forma dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, trattandosi, in questo caso, di una truffa, reato istantaneo in cui gli effetti lesivi della condotta risultano esauriti contestualmente alla consumazione dell'illecito.

Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà valutare l'applicabilità nei confronti del Panarelli di una o più delle - solo due - "rimanenti" condizioni di subordinazione, costituite: -dalla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; -dalla prestazione, nella non opposizione del condannato, di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato e comunque non superiore alla durata della pena sospesa (nella specie, mesi sette di reclusione).

7. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla